di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)
Aria nuova nella raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Con una nuova consultazione Banca d’Italia è tornata sul tema della raccolta del risparmio dettando una serie di disposizioni. Il documento, in open hearing dal 19 novembre, propone la revisione della disciplina secondaria della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, emanata in attuazione dell’art. 11 Tub e della deliberazione del Cicr del 19 luglio 2005, ora contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia (Circolare 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo 2, aggiornamento di marzo 2007). Le aree interessate riguardano (i) la raccolta delle società, finanziarie e non finanziarie, mediante obbligazioni e altri strumenti finanziari; (ii) la raccolta delle società cooperative tra i propri soci; (iii) il social lending. Dopo una lunga stagione di interventi normativi non organici e occasionali, caratterizzati da una discutibile tecnica legislativa, questa volta l’attenzione dell’Authority si è focalizzata sulla necessità di rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, specie con riferimento a forme di raccolta che coinvolgono un pubblico numeroso e prevalentemente composto da consumatori. Non solo. Oltre ai predetti interventi, in forza delle problematiche emerse in occasione di alcuni episodi di crisi d’impresa, si sono sviluppati interventi sulla raccolta tra i soci effettuata dalle società cooperative con basi sociali ampie. Coerentemente agli interventi già effettuati la revisione si propone di allineare le disposizioni ai recenti interventi legislativi che, allo scopo di facilitare il finanziamento diretto delle pmi attraverso canali alternativi al credito bancario, hanno introdotto incentivi regolamentari e fiscali all’emissione di (e all’investimento in) obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito delle imprese non quotate (minibond). Ancora: in connessione con la tendenza verso una maggiore articolazione del sistema finanziario ci si propone di chiarire il quadro normativo del social lending, in modo da facilitare la consapevolezza degli operatori del comparto circa i vincoli derivanti dalle esistenti riserve di attività e prevenire, in linea con gli orientamenti internazionali, lo sviluppo dello shadow banking system. Tante le modifiche proposte dall’Authority, obiettivo è definire un corpo normativo autosufficiente ma il tempo messo a disposizione per raccogliere eventuali osservazioni è abbastanza ridotto; solo 50 giorni prima di rivolgere una segnalazione all’Authority sull’opportunità di rivedere la disciplina della raccolta del risparmio. L’impressione è che tale intervento, cosi come formulato, coerentemente con gli interventi già effettuati in materia dalla stessa Authority, costituisca una misura di emergenza pronta a spiegare i suoi effetti nel breve periodo. (riproduzione riservata)