di Cinzia De Stefanis 

 

Migliore informazione nella distribuzione e vendita di polizze assicurative e maggiore tutela per i consumatori. Gli agenti assicurativi dovranno registrarsi presso l’autorità competente nel proprio stato membro d’origine. Gli intermediari e le compagnie assicurative dovranno fornire ai clienti la loro identità, i contatti e il registro nel quale sono stati iscritti. Essi stessi dovranno inoltre stipulare polizze assicurative contro i reclami per negligenza con una copertura di almeno 1.25 milioni di euro da applicare a ogni reclamo, e un totale di 1.85 milioni di euro l’anno per tutti i reclami. Con l’approvazione della relazione (approvata con 579 voti a favore, 40 contrari e 67 astensioni) di martedì 24 novembre 2015 il Parlamento europeo ha aggiornato le norme Ue in materia d’informazione e di consulenza offerte dal personale di vendita. Grazie a tale provvedimento la distribuzione e la vendita di polizze assicurative sarà resa più facile e sicura grazie all’introduzione di nuovi requisiti a tutela dei consumatori simili per tutti i canali distributivi. La nuova legislazione dovrà essere formalmente approvata dagli stati membri, che avranno 24 mesi per renderla effettiva Per proteggere i clienti da una possibile incapacità finanziaria di un distributore di assicurazioni a coprire un premio o una richiesta d’indennizzo, gli intermediari dovranno adottare misure adeguate. Una misura potrebbe essere, ad esempio, prevedere una capacità finanziaria permanente pari al 4% della somma di tutti i premi annuali pervenuti, e mai inferiore a 18.750 euro.

Fornire chiare informazioni su incentivi per i venditori e conflitti d’interesse. Gli acquirenti di una polizza dovranno essere informati sul tipo di remunerazione stabilita per il venditore, il quale dovrà inoltre rivelare al cliente qualsiasi conflitto d’interesse. Inoltre, gli accordi sui loro compensi non dovrebbero contenere incentivi che suggeriscano uno specifico prodotto assicurativo quando un altro tipo di contratto soddisferebbe meglio le esigenze del cliente. Prima di firmare un contratto assicurativo contro i danni, a tutti gli acquirenti devono essere forniti, senza spese, documenti informativi sul prodotto. Tali documenti devono contenere, in modo chiaro e semplice, informazioni sul tipo di assicurazione, gli obblighi derivanti dal contratto, i rischi coperti e quelli esclusi, i mezzi di pagamento e i premi. Simili obblighi sono già previsti per i prodotti assicurativi sulla vita. Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativi o vendono tali prodotti ai clienti al dettaglio, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano in possesso di un livello di conoscenze e competenze adeguato in relazione ai prodotti offerti.

Eccezioni. Le norme non si applicheranno, ad esempio, quando l’assicurazione è complementare alla fornitura di beni o servizi e copre il rischio di danneggiamento o furto, o quando l’importo del premio pagato per il prodotto assicurativo non supera i 600 euro su base annua.

© Riproduzione riservata