di lettera firmata Nicola Mondelli lettera firmata Antimo Di Geronimo lettera firmata Carlo Forte 

 

Il quesito che pongo anche a nome di alcuni colleghi collaboratori scolastici è il seguente: è vero, come sostiene un delegato sindacale, che c’è una precisa norma che disciplina l’obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia del dipendente scolastico e l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità?

lettera firmata

La norma a cui fa riferimento il delegato sindacale è, presumibilmente per quanto attiene alle fasce di reperibilità, l’articolo 2 del decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 18 dicembre 2009, n. 206, articolo che non ci risulta essere stato modificato o abrogato. Dispone detto articolo che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono anche esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Quanto alla obbligatorietà della richiesta di visita fiscale, tale obbligo non sussiste, stando a quanto si legge nella nota del dipartimento della funzione pubblica n. 30536 datata 24 luglio 2012, qualora nella documentazione medica risulti chiaramente il collegamento con una delle infermità di cui al predetto articolo 2.

Franco Bastianini

Opzione donna, quando è possibile

Sono una docente di 61 anni e 35 anni di servizio che compirò entro il 31 dicembre 2015. Vorrei accedere alla pensione utilizzando l’istituto dell’opzione donna. So che la domanda si fa entro la fine di ottobre.

Ho un’invalidità del 73 per cento ed a novembre devo fare l’aggravamento, anche perché sto sempre male. È vero che danno una pensione al di sotto dei 1000 euro ?

 

Maturando i 35 anni di servizio entro il 31 dicembre 2015 e potendo fare valere l’età anagrafica richiesta, ha titolo a utilizzare l’istituto dell’opzione donna. Essendo lei una dipendente scolastica la domanda di cessazione dal servizio potrà essere presentata entro i termini che saranno disposti dal ministro dell’istruzione. Il pensionamento avrà effetto dal 1° settembre 2016.

Le ricordo che se intende utilizzare l’istituto della “opzione donna” deve mettere in conto due pesanti penalizzazioni: il trattamento pensionistico le verrebbe liquidato a decorrere al 1° settembre 2017 e il calcolo per determinare l’ammontare della pensione verrebbe disposto con il solo sistema contributivo. Una penalizzazione quest’ultima che rende plausibile la previsione di una pensione al di sotto di 1.000 euro.

Per cercare di aggirare le suddette penalizzazioni, le consiglio di valutare, tenuto conto della sua invalidità e dello stato di salute non buono, se non sia il caso di chiedere alla apposita commissione medica una dichiarazione di inidoneità sia alla funzione docente che a qualsiasi altra attività nell’ambito scolastico.

Aspettativa speciale per incarichi direttivi

Un docente di scuola superiore ottiene ogni anno un incarico da dirigente dell’azienda sanitaria locale fruendo dell’aspettativa. La cosa va avanti da 5 anni.

Sul contratto c’è scritto che l’aspettativa per andare a svolgere un altro lavoro è di un anno.

Come è possibile tutto ciò?

 

Con ogni probabilità, il docente in questione usufruisce di un’aspettativa speciale prevista dal comma 4 dell’articolo art. 15-septies del decreto legislativo 502/92.

Tale aspettativa, fruibile anche dal personale della scuola, per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’articolo 15 del vigente contratto di lavoro, è reiterabile e segue la durata dell’incarico, compresi gli eventuali rinnovi.

Proroga della supplenza se cambia la patologia

Sto supplendo un collega assente per malattia che ha già manifestato l’intenzione di prolungare l’assenza fino alla fine dell’anno scolastico chiedendo l’aspettativa per gravi patologie.

Vorrei sapere se ho diritto alla proroga del contratto anche se cambia il motivo dell’assenza.

 

L’interessata avrà diritto alla proroga del contratto. L’ articolo 40 del contratto nazionale di lavoro dispone, al comma 3, che «qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni dall’ inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato debba essere costituito per l’intera durata dell’assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo».

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