Nella erogazione della pensione di reversibilità deve essere garantita l’uniformità delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestione dell’istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), ivi compresa la gestione dell’ex Inpdap, l’istituto nazionale di previdenza dei pubblici dipendenti soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed inglobato nell’Inps. Lo ha ribadito l’istituto nazionale di previdenza sociale con la circolare n. 185 del 18 novembre 2015.
Al fine di garantire una uniformità di trattamento l’istituto di previdenza ha, con la predetta circolare, fornito un articolato riepilogo delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti che vanno applicate indifferentemente agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati appartenenti alle diverse gestioni dell’istituto ivi compreso l’ex Inpdap.
In estrema sintesi vengono indicati la natura della pensione di reversibilità, i destinatari e la misura della pensione ai superstiti.
Denominazione giuridica della pensione di reversibilità. In caso di morte di assicurato o pensionato iscritto presso la gestione ex Inpdap, la pensione ai familiari superstiti che ne hanno diritto sorge a condizione che il de cuius sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tal caso la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità. Nella circolare e in estrema sintesi vengono indicati i destinatari della pensione di reversibilità.
Coniuge superstite, separato, divorziato Il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico da parte del coniuge dell’assicurato e del pensionato deceduto non è subordinato a nessuna condizione soggettiva. Il diritto al trattamento pensionistico spetta anche al coniuge separato ma solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale. Il diritto cessa se passa a nuove nozze. Spetta inoltre al coniuge divorziato che abbia la titolarità dell’assegno periodico divorzile; non risulti passato a nuove nozze oppure quando la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data di sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Figli ed equiparati. Venuta meno, per effetto del decreto legislativo 154/2013, la discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo. Il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza a scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza all’università.
Genitori. In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto a pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età; non siano titolari di pensione diretta o indiretta o siano a carico del lavoratore deceduto.
Fratelli celibi e sorelle nubili. In assenza del coniuge,dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del lavoratore deceduto. Dopo averlo acquisito il diritto alla pensione di reversibilità si perde alla cessazione dello stato di invalidità, qualora fratello o sorella diventano beneficiari di altra pensione ovvero contraggono matrimonio.
Misura della pensione ai superstiti. La pensione ai superstiti, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o assicurato, spetta in una quota percentuale della percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: coniuge solo: 60 per cento; coniuge e un figlio: 80 per cento; coniuge e due o più figli: 100 per cento.
Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquota sono invece le seguenti: un figlio: 70 per cento; due figli: 80 per cento; tre o più figli: 100 per cento; un genitore: 15 per cento; due genitori: 30 per cento; fratelli o sorelle con percentuali, a seconda il loro numero, che vanno dal 15 al 100 per cento.
Disposizioni finali. Le domande di pensione non ancora definite e quelle relative a decessi successivi alla data di pubblicazione della circolare dovranno essere definite, si legge infine nel documento dell’istituto di previdenza, tenendo conto dei chiarimenti in essa forniti. Per quanto non previsto espressamente continueranno ad applicarsi le disposizioni già operanti in materia.
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