Per le casse di previdenza più tempo per rientrare nei limiti degli investimenti finanziari e immobiliari. L’arco temporale passa, infatti, da cinque a dieci anni purché, preventivamente, il piano di rientro sia sottoposto al vaglio della Covip. Non solo. Eccezion fatta per il limite relativo agli investimenti immobiliari che sale al 30% del totale delle disponibilità complessive, prevista la contrazione di quasi tutti gli altri limiti in campo finanziario. Queste, in base a quanto risulta a ItaliaOggi, le modifiche apportate dal ministero dell’economia e delle finanze allo schema di regolamento in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali a seguito della conclusione della consultazione pubblica sul testo iniziata alla fine del 2014 e che ha visto la partecipazione oltre che degli enti interessati anche dell’Adepp e della commissione bicamerale di controllo degli enti gestori della camera. Pronti a cambiare, quindi, i parametri di riferimento a cui dovranno attenersi le casse di previdenza. E se per quegli enti particolarmente coinvolti in vicende immobiliari è in arrivo una boccata d’ossigeno, altrettanto non avverrà per coloro particolarmente esposti in campo finanziario. Sul fronte del mattone, infatti, il limite degli investimenti complessivi passerà dal 20% originariamente previsto nel testo del Mef entro cui rientrare in cinque anni al nuovo 30% entro cui rientrare in un decennio. Purché entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento l’ente interessato trasmetta alla Covip e ai ministeri vigilanti il piano di rientro.
Diversa la vicenda, invece, per quel che riguarda il comparto strettamente finanziario, dove l’unico margine di allentamento con un innalzamento del tetto dal 30 al 35% è stato previsto per investimenti in beni diversi dagli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, ivi inclusi gli investimenti in azioni o quote Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) alternativi. Ammesso, inoltre, un investimento entro il 5% delle disponibilità complessive dell’ente nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine individuate tra quelle che daranno alle Casse di previdenza la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 a parziale compensazione dell’aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione). Previsione contenuta nel decreto del Mef del 19 giugno 2015 pubblicato in G.U. n. 175 lo scorso 30 luglio. A essere dimezzata, invece, è la quota di investimenti in strumenti derivati che passa dal 10% al 5%. Stretta, poi, sul fronte investimenti Oicr. Le esposizioni infatti saranno consentite a condizione che, fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l’investimento in Oicr alternativi diversi da quelli immobiliari sia cottenuto entro il limite del 10% delle disponibilità complessive dell’ente e del 10% del valore dell’Oicr alternativo. Limiti che, nella versione originaria del testo, erano fissati rispettivamente nel 20% e 25%.
Confermato, invece, il settore incompatibilità. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’Ente sarà incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo del gestore convenzionato e del depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.
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