Commercialisti assicurati solo per visto infedele sul 730 precompilato. Per le altre sanzioni dirette di natura fiscale non c’è alcuna copertura. Lo ha chiarito l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in una lettera di risposta all’Associazione nazionale dei commercialisti, guidata da Marco Cuchel.
A detta dell’Istituto, infatti, l’innovazione che ha riguardato il modello 730, prodotta dal dlgs 175/2014, che ha modificato il soggetto destinatario del controllo della dichiarazione (non più il contribuente ma il Caf o il professionista abilitato che ha apposto il visto di conformità), non ha riguardato la normativa concernente l’assistenza fiscale avente ad oggetto dichiarazioni diverse da quelle presentate mediante modello 730.
In questi casi, sottolinea l’Ivass, la presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista abilitato non produce modifica del soggetto destinatario del controllo della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate, che resta il contribuente.
Secondo l’Anc, invece, l’interpretazione delle Entrate in ordine alla natura risarcitoria delle somme che gli intermediari sono tenuti a pagare in caso di errore nell’apposizione del visto sul 730 precompilato, va estesa a tutte le sanzioni dirette di natura fiscale, irrogate ai sensi del dlgs 472/1997, non ravvisandosi «differenze nelle procedure e negli obblighi di controllo tra un visto apposto sul 730 precompilato e un visto relativo alla compensazione Iva per importi superiori a 15 mila euro».