di Antonio Ciccia Messina 

In dirittura il prestito vitalizio ipotecario.

Il consiglio di stato ha licenziato il parere favorevole allo schema di decreto attuativo della legge 44/2015, che ha disciplinato lo speciale finanziamento riservato agli ultrasessantenni.

Nello schema di provvedimento si prevedono garanzie per l’utente: deve essere messo a conoscenza di tutte le condizioni del contratto e non deve sostenere spese per ottenere l’informativa precontrattuale, coniugi e conviventi possono chiedere di cointestare il contratto (con possibilità, quindi, di far durare il contratto fino al decesso della parte più longeva).

Ma vediamo il dettaglio dello schema di decreto, che renderà possibile per gli anziani, che hanno una casa, di avere disponibilità liquide per le loro esigenze.

 

IL PRESTITO

VITALIZIO

Si tratta di uno speciale finanziamento bancario e delle finanziarie dedicato a chi ha più di 60 anni, con possibilità di ricevere il prestito a tranche mensili e rimborso integrale in unica soluzione alla morte del soggetto debitore oppure anche prima del decesso se la casa viene venduta o ipotecata o di riduzione significativa del valore dell’immobile.

La restituzione in unica soluzione non è l’unica opzione. La legge prevede rimborsi rateali. Le banche sono comunque garantite da ipoteca di primo grado. Se entro un anno il finanziamento non è restituito dagli eredi o dal debitore, la casa viene venduta al prezzo di mercato e il ricavato viene usato per il rimborso del credito.

La legge 44/2015 ha rinviato a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio.

 

IL DECRETO

Lo schema di decreto prevede l’obbligo per il finanziatore di predisporre due prospetti esemplificativi, da sottoporre all’interessato, chiamati «simulazione del piano di ammortamento» che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo.

Si stabilisce anche il divieto di esigere il pagamento delle spese sostenute dal finanziatore qualora il finanziato decida di non sottoscrivere il contratto.

Al finanziamento si accompagna una polizza assicurativa per l’immobile, ma il richiedente ha la facoltà di acquistare la polizza assicurativa anche presso un soggetto differente dal finanziatore, che annualmente deve consegnare un resoconto della propria posizione debitoria.

Il contratto deve prevedere la possibilità di procedere alla «co-intestazione» del contratto in caso di coniugi o di conviventi more uxorio.

La banca e la finanziaria hanno la possibilità, in alcuni casi, di richiedere il rimborso integrale del finanziamento.

Il decreto prevede tra queste ipotesi il decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo in caso di «co-intestazione».

Lo stesso vale per i seguenti casi: trasferimento, in tutto o in parte, di diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia; compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile; la costituzione di «diritti reali di garanzia in favore di terzi»; effettuazione di modifiche strutturali all’immobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore; revoca dell’abitabilità dell’immobile dovuta a incuria del finanziato; ingresso nell’immobile, quali residenti, di soggetti diversi dai familiari del finanziato, qualora avvenuta dopo la stipula del contratto e l’esistenza di procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali sull’immobile dato in garanzia.

 

IL PARERE

DEL CONSIGLIO

DI STATO

Il parere del consiglio di stato indica alcune modifiche da apportare al decreto. Tra queste si segnala l’inserimento di obblighi di informazione sulle conseguenze a carico degli eredi. Si segnala anche la necessità di limitare la possibilità di revoca del finanziamento nel caso in cui il debitore subisca atti conservativi o esecutivi. Il decreto non specifica una soglia minima, con la conseguenza che azioni per crediti di piccolo importo comporterebbero l’estinzione del prestito e l’obbligo di restituire il finanziamento. Il consiglio di stato ritiene necessario specificare che tale effetto deriva da procedimento di valore pari o superiore a una percentuale del finanziamento o del valore dell’immobile.

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