La proroga decisa dal governo nell’ambito del consiglio dei ministri di martedì scorso (29 settembre), mette in sicurezza la posizione degli addetti ai lavori: lato Agenzia delle entrate, il mantenimento del termine decadenziale del 31 dicembre 2015 per l’emissione di avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni relativi alle annualità in scadenza (2010 in caso di dichiarazione presentata, 2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi), non avrebbe permesso la lavorazione dell’elevato numero di istanze già pervenute, anche alla luce della mole di documenti allegati a tale istanze. Lato professionisti, la proroga permette ad avvocati e commercialisti di lavorare con serenità le posizioni giunte negli studi professionali all’indomani dell’approvazione del decreto sulla certezza del diritto, che come è noto non rende applicabile il raddoppio dei termini in caso di superamento di una soglia di punibilità di un reato tributario per le annualità precedenti al 2010 (2009 in caso di dichiarazione non presentata). Professionisti che spesso hanno dovuto fare i conti anche con gli ingenti ritardi nella trasmissione di documenti e informazioni da parte di fiduciari ed istituti di credito esteri, custodi e depositari degli attivi oggetto di regolarizzazione.
Il decreto legge n. 153 del 30 settembre 2015 («Misure urgenti per la finanza pubblica», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227) ha in primis offerto la possibilità a chi, non avendo aderito nei termini previsti (30 settembre 2015), era rimasto in qualche modo fuori dalla procedura di regolarizzazione. Il decreto concede infatti un margine di due mesi: il nuovo termine di scadenza per la trasmissione dell’istanza di accesso alla procedura è fissato al 30 novembre 2015, mentre il termine di trasmissione di eventuali integrazioni all’istanza, della relazione e dei documenti è fissato al il 30 dicembre 2015.
Immutata la disciplina della collaborazione volontaria per i ritardatari in termini di benefici premiali, cause di esclusione della punibilità, cause ostative.
Il decreto legge sulla proroga contiene inoltre una specifica che si applica a tutte le procedure in corso, l’inapplicabilità delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio (dlgs n. 231/2007) per la violazioni del divieto di intestazione fittizia e di utilizzo di conti o libretti di risparmi in forma anonima. L’assenza di una tale specifica nella legge 186/2014 era stata sottolineata dai dottori commercialisti. L’intervento contenuto nel dl 153 del 30 settembre 2015 sana dunque quella lacuna.
Il dl sulla proroga prevede interessanti novità anche per chi abbia già inoltrato l’istanza e la relativa relazione di accompagnamento, dando la possibilità, in questa ultima ipotesi, di correggere ed emendare la precedente istanza, oltre ad allungare i tempi di trasmissione della relazione e dei relativi documenti. Tutto entro il 30 dicembre 2015.
Nonostante tutti gli sforzi messi in campo dall’Agenzia delle entrate, che aveva addirittura previsto una proroga tecnica (possibilità di inviare istanze integrative e relazioni entro il 30 novembre), la proroga era necessaria dato il completamento del quadro normativo della procedura avutosi solo a luglio con l’approvazione del decreto sulla certezza del diritto.
Per l’Agenzia delle entrate, alla luce dei nuovi termini di decadenza introdotti per chi ha aderito alla collaborazione volontaria, viene data la possibilità di lavorare le istanze di accesso alla procedura durante tutto il 2016.
Ciò permetterà di eseguire i dovuti riscontri sull’anno d’imposta 2010 che diversamente sarebbe andato in decadenza il 31 dicembre 2015 (i termini di decadenza per l’accertamento e la notifica dell’atto di contestazione sono fissati al 31 dicembre 2016).
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