Pagina a cura di Daniele Cirioli 

 

Occhio al cassetto previdenziale Inps. L’istituto, infatti, sta trasmettendo messaggi di alert ai committenti che per l’anno 2014 non hanno versato o li hanno versati in ritardo, in tutto o in parte, i contributi per i collaboratori iscritti alla gestione separata. La comunicazione è un preavviso di addebito e contiene, tra l’altro, la situazione debitoria (periodi scoperti, sanzioni ecc.) e lo schema per compilare l’F24 per il versamento del dovuto. I committenti che rilevano errori devono procedere con urgenza a ritrasmettere le denunce contributive coi dati corretti, al fine di bloccare l’emissione dell’avviso di addebito.

 

In arrivo gli avvisi bonari. È nel messaggio n. 5548 del 4 settembre, in particolare, che l’Inps spiega di avere completato l’elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti che, per l’anno 2014, hanno denunciato tramite il flusso Emens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla gestione separata (co.co.co., lavoratori a progetto, mini co.co.co. ecc.). Gli avvisi bonari sono messi a disposizione di committenti e rispettivi intermediari nel «cassetto committenti GS» (gestione separata), raggiungibile seguendo il percorso: www.inps.it > tipologia di utenti > cittadino oppure aziende, consulenti e professionisti oppure associazioni di categoria > alla voce «cassetto previdenziale per committenti della Gestione separata». Attenzione, si tratta di una comunicazione debitoria che, come precisato dall’Inps, è propedeutica al passaggio alle fasi successive del recupero del credito tramite l’emissione dell’avviso di addebito. Pertanto, i committenti, o i loro delegati, che abbiano inviato erroneamente denunce di compensi non corrisposti effettivamente nei periodi di competenza denunciati o abbiano indicato dati, come per esempio aliquota o imponibile, diversi da quelli corrisposti, devono, con urgenza, inviare i flussi di correzione al fine di evitare errate emissioni di avvisi di addebito.

 

Riscossione accelerata. L’attuale sistema di riscossione Inps si caratterizza per la presenza di un «avviso di addebito», unico per tutti i debiti contributivi dell’istituto, dotato di valore di titolo esecutivo. L’Inps utilizza l’avviso di addebito per notificare ai trasgressori qualunque somma a qualunque titolo dovuta e non pagata alle prescritte scadenze di legge.

La formazione del titolo esecutivo è effettuata direttamente dall’istituto di previdenza che provvede anche alla notifica dell’avviso di addebito al contribuente. L’avviso deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento (cioè il trasgressore), il periodo di riferimento del debito, la causale del debito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi se dovuti, l’agente della riscossione competente. In ogni caso, le sanzioni e le somme aggiuntive sono calcolate fino alla data del pagamento.

La nuova procedura di riscossione prevede tempi più celeri anche per la notifica del nuovo avviso di addebito. Che infatti avviene in via prioritaria tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge; in alternativa, previa apposita convenzione tra Comune e Inps, la notifica può avvenire anche tramite messi comunali e agenti di polizia municipale o, in ultima analisi, mediante il canale postale ossia con la raccomandata a/r.

Una volta formato l’avviso e notificato al contribuente, il flusso delle notizie viene trasmesso a cura dall’Inps all’agente della riscossione competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente (quello noto alla data di formazione dello stesso avviso).

A differenza del precedente sistema di riscossione, nel quale erano previste le fasi di formazione e consegna del ruolo all’agente della riscossione, la stampa della cartella di pagamento e la notifica della stessa al contribuente da parte di Equitalia, il nuovo sistema consente all’Inps di far pervenire all’agente della riscossione immediatamente la notizia dei crediti che saranno oggetto di recupero coattivo.

L’avviso di addebito contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento nel termine di 60 giorni, nonché l’indicazione che, in mancanza, l’agente della riscossione procede all’esecuzione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’avviso di addebito può scaturire, prima di tutto, da omissioni contributive, ossia da contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. In tal caso, l’Inps continua ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento mediante un preliminare «avviso bonario». Un avviso, cioè, non avente forza di «titolo esecutivo», ma semplicemente informativo che può evitare al contribuente d’incappare nella tagliola del ruolo e dell’esecuzione forzata. Infatti, per esempio, già con l’avviso bonario è possibile chiedere all’Inps di correggere/integrare i dati che risultino non corretti; oppure, ovviamente, si può pagando il dovuto, con sanzioni ridotte. La formazione e la notifica dell’avviso di addebito, quindi, avviene soltanto qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, delle somme che sono state richieste nei termini fissati nell’avviso bonario.

 

Anno 2014 al setaccio. Il controllo, come accennato, riguarda l’anno 2014 e la situazione debitoria elaborata dall’Inps comprende:

1. l’omesso pagamento del contributo, sia totale che parziale, relativo al/ai singoli periodi di competenza;

2. le sanzioni civili calcolate su contributi omessi;

3. le sanzioni civili calcolate sul ritardato versamento del contributo dovuto.

La comunicazione è composta di un testo fisso, due prospetti relativi alla situazione debitoria di contributi e sanzioni con relative istruzioni e il prospetto relativo a come compilare il modello di pagamento (F24). Nel caso in cui il periodo interessato (descritto nella prima pagina del testo) riporti il periodo «0/2014-0/2014», la comunicazione interessa le sole sanzioni per ritardato versamento, elencate nel «prospetto situazione debitoria sanzioni».

 

L’alert per e-mail. La pubblicazione della comunicazione sul cassetto è anticipata sia all’azienda committente che all’intermediario da un messaggio di alert, inviato all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) noto all’istituto di previdenza. Mentre all’interno del cassetto compare il messaggio «Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere». Per gli intermediari un segno di spunta di colore rosso indica per quali aziende sono presenti le comunicazioni. Nel caso in cui l’azienda o l’intermediario non visualizzino la comunicazione (o eventualmente stampino la stessa), l’avviso di lettura sarà ripetuto a ogni accesso.

 

Possibile rettificare gli avvisi. La comunicazione debitoria, precisa l’Inps, è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’avviso di addebito. Pertanto, i committenti, o i loro delegati, che abbiano inviato erroneamente denunce di compensi non corrisposti effettivamente nei periodi di competenza denunciati o abbiano indicato dati, come per esempio aliquota o imponibile, diversi da quelli corrisposti, devono, con urgenza, inviare i flussi di correzione al fine di evitare errate emissioni di avvisi di addebito.

Inoltre, aggiunge l’Inps, tramite il «Cassetto bidirezionale Gestione separata committenti» è possibile segnalare l’errata esposizione dei dati o altra situazione relativa alla comunicazione debitoria. Si ricorda, al riguardo, che committenti e loro intermediari (o delegati) possono visualizzare le posizioni tramite il Cassetto committenti seguendo il percorso: www.inps.it > tipologia di utenti > cittadino oppure azienda > «cassetto previdenziale per committenti della Gestione separata» > comunicazioni > comunicazioni da leggere.

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