Passeggeri indennizzati in caso di cancellazione del volo anche se il problema è tecnico. L’obbligo non grava sulla compagnia esclusivamente se il problema deriva da un vizio di fabbricazione o in caso di atti di sabotaggio e terrorismo. Con la sentenza nella causa C-257/14 di ieri, la Corte di giustizia europea ha stabilito che la soppressione del volo debba essere indennizzata anche qualora la causa risieda in un guasto imprevisto dell’aereo, a cui tuttavia sarebbe stato possibile ovviare. «In caso di annullamento di un volo», si legge infatti nel comunicato stampa, «il vettore aereo è tenuto, ai sensi del diritto dell’Unione, a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da euro 250 a euro 600, in funzione della distanza). Nessuna compensazione», prosegue il documento, «è, tuttavia, dovuta se il vettore è in grado di provare che l’annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso».
Il caso è emerso dopo che, disponendo della regolare prenotazione di biglietto aereo per un volo Klm in partenza da Quito e diretto ad Amsterdam, una passeggera è atterrata a destinazione con un ritardo di 29 ore. Secondo la compagnia aerea il ritardo è dipeso da una serie di sfortunate circostanze (il guasto di due pezzi teoricamente ancora in buone condizioni, non disponibili in loco e che sono stati mandati appositamente via aerea da Amsterdam a Quito per essere montati sul velivolo) e dunque non sarebbe potuta esserle imputata alcuna colpa. La signora ha così adito il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam), che ha deciso di deferire questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. A proposito, la Corte ha ricordato come i problemi tecnici possano rientrare fra le circostanze eccezionali. Tuttavia, le circostanze possono essere qualificate come «eccezionali» unicamente qualora risultino collegate a un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo. La Corte ha rilevato così che un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi costituisce certo un evento inaspettato, che rimane però intrinsecamente legato al normale esercizio dell’attività della compagnia, alla quale quest’ultima non ha saputo far fronte per tempo.