Accertamento dell’infrazione della mancanza di assicurazione con telecamere e senza pattuglia dei vigili. Soglia minima per gli sconti dovuti a chi opta per la scatola nera sul veicolo: la riduzione sarà fissata nel livello più basso, inderogabile, dall’Ivass, l’istituto di vigilanza del settore assicurativo. Aumento del risarcimento per il danno morale (che diventerà operativo una volta applicata la tabella unica nazionale sul calcolo del risarcimento). Lo prevede il disegno di legge annuale sulla concorrenza, dopo gli emendamenti approvati in commissione alla Camera.
Contratti. Preventivi e contratti online. L’Ivass deve disciplinare le modalità per garantire ai consumatori la possibilità di avere preventivi comparativi on line e anche di perfezionare il contratto subito, sempre in rete. Magari con un link al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. Lo scopo è di non fare passare tempo prezioso, dando la possibilità di perfezionare l’acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.
Sconti. Il ddl impone sconti obbligatori sui premi. Non devono essere inferiori a una soglia minima stabilita dall’Ivass. In una versione precedente il provvedimento si limitava a dire che dovevano essere significativi, ma lasciando alle compagnie la determinazione della riduzione. Invece lo sconto non potrà essere inferiore a una percentuale sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. La percentuale sarà più alta per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Anche la casistica è cambiata. Le agevolazioni scattano per: ispezione preventiva del veicolo (a spese dell’assicurazione); installazione della scatola nera; installazione del meccanismo di blocco del motore in caso di ubriachezza. L’installazione delle apparecchiature della scatola nera e del blocco sono a carico della compagnia. Sono state soppresse le seguenti ipotesi: rinuncia della cessione del credito; risarcimento in forma specifica (riparazione). Quest’ultima rimane sempre una opzione per l’assicurato. La versione emendata del provvedimento prevede una sanzione amministrativa da 5 mila a 40 mila euro per la violazione dell’obbligo di sconto.
Testimoni. C’è più tempo per indicare i testimoni. Nella versione emendata c’è tempo fino alla lettera di richiesta di risarcimento del danno o dall’invito alla negoziazione assistita o alla richiesta esplicita dell’assicurazione. Nel caso di richiesta della compagnia è previsto un termine di 60 giorni per l’invio dell’istanza e uno stesso termine per rispondere. Se non si rispettano queste formalità, il teste non potrà essere ammesso a testimoniare. Nella versione precedente i testimoni dovevano essere indicati già nella denuncia di sinistro.
Scatola nera. Grazie a un emendamento le risultanze della scatola nera (registrazione delle manovre prima del sinistro) devono essere rese fruibili alle parti.
Sospetta frode. In caso di dubbio di frode per la verificata presenza di indici di anomalia a seguito della consultazione dell’archivio informativo unico sui sinistri o per altre ragioni, la compagnia è autorizzata a non fare proposta di risarcimento.
Contravvenzioni. Grazie ad alcune modifiche al codice della strada, non sarà necessaria la contestazione immediata della infrazione della scopertura assicurativa del veicolo se rilevata con telecamere e non ci vorrà la pattuglia sul posto (l’accertamento può essere totalmente automatico).
Danno non patrimoniale. Confermata la necessità di tabella unica nazionale per la valutazione del danno non patrimoniale per lesioni non lieve entità. La tabella dovrà tenere conto di diversi parametri. Tra le novità degli emendamenti emerge la disposizione sull’aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione per il danno morale. Si limita, però, al 30% (nella versione iniziale era del 40%) l’aumento per il danno alla vita di relazione. Si conferma che le voci, che saranno previste dai decreti attuativi, esauriscono le possibilità di risarcimento, senza che i giudici possano aggiungerne altre, facendo lievitare il conto per le assicurazioni.