Qualora i lavoratori dichiarati in esubero hanno i requisiti tali da potersi mettere in pensione entro 48 mesi dal licenziamento, l’accordo di mobilità potrà includere il «prepensionamento Fornero». In tal caso la procedura è in parte semplificata. Se il prepensionamento è oggetto di accordo sindacale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, infatti, l’accordo (che serve ai fini del prepensionamento) si perfeziona nell’ambito delle procedure di mobilità senza necessità degli atti di adesione dei dipendenti interessati. Gli accordi di mobilità sono validati esclusivamente nelle ipotesi in cui:

  • tutti i lavoratori indicati nell’accordo quali destinatari di prepensionamento posseggano i requisiti (raggiungano il diritto alla pensione entro 48 mesi dalla cessazione del lavoro);

     

  • l’accordo preveda una validità in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sono riscontrati i requisiti, oppure indipendentemente da tale numero minimo.

    L’eventuale mancata validazione è comunicata al datore di lavoro via Pec. A questo punto, le parti stipulanti l’accordo (impresa/sindacati) possono chiedere all’Inps di volere comunque procedere all’esodo per i lavoratori con i requisiti, mediante istanza da presentarsi tramite cassetto previdenziale (modello SC77).