La struttura sanitaria deve garantire al paziente l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy (accesso ai dati, integrazione, rettifica e la conoscenza del reparto, della data e dell’orario in cui è avvenuta la consultazione del suo dossier).
Al paziente dovrà essere garantita anche la possibilità di oscurare alcuni dati o documenti sanitari che non intende far confluire nel dossier.
D’altra parte è quello che accade nel rapporto paziente-medico curante, nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo di alcuni eventi sanitari che lo riguardano. Ciò, anche nel rispetto della legittima volontà dell’interessato di richiedere il parere di un altro specialista senza che quest’ultimo possa essere influenzato da quanto già espresso da un collega.
Si consideri, poi, che di per sé il dossier sanitario costituisce uno strumento informativo incompleto. Indipendentemente dalle ipotesi di oscuramento, infatti, il dossier include solo le informazioni cliniche derivanti dagli accessi del paziente nella struttura sanitaria che utilizza il dossier e non anche quelle relative agli accessi effettuati presso altre strutture pubbliche e private.
Per tutto questo la struttura sanitaria deve avvisare che i dati potrebbero non essere completi, in quanto l’interessato potrebbe aver esercitato il diritto di oscuramento.
Il garante evidenzia che i dossier sanitari non certificano lo stato di salute dei pazienti, in quanto consistono in strumenti che possono aiutare il clinico a inquadrare meglio e più rapidamente lo stato di salute di questi, ma è diritto/dovere del medico effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.
L’oscuramento dell’evento clinico (revocabile nel tempo) deve avvenire con modalità tali da garantire che i soggetti abilitati all’accesso non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’interessato ha effettuato tale scelta (oscuramento dell’oscuramento).
I dati oscurati restano comunque disponibili al professionista sanitario o alla struttura interna al titolare che li ha raccolti o elaborati (per esempio, referto accessibile tramite dossier da parte del professionista, che lo ha redatto, cartella clinica accessibile da parte del reparto di ricovero).
Le strutture sanitarie confidano, in ogni caso, che ci siano pochi oscuramenti: secondo quanto riportato dagli operatori di settore, laddove agli interessati sia stato ben illustrato sia l’esercizio di tale diritto che le implicazioni mediche di tale scelta la percentuale di oscuramento, come quella di negazione del consenso al dossier, è risultata essere minore dell’1%.