di Gloria Grigolon
Professionisti ritardatari nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. A lamentarlo, l’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia (Uif), nel rapporto annuale 2015. A rilevare la medesima problematica sono state anche le autorità che regolano il mercato delle attività professionali e degli operatori non finanziari, tra cui si annoverano Ivass e Cnn. Queste ultime, tuttavia riconoscono le difficoltà affrontate da avvocati, contabili, notai e commercialisti nel soddisfare le richieste informative in una situazione non definita, in cui la sovrapposizione di più direttive ha creato buchi conoscitivi. Ad esso, su scala internazionale, va ad aggiungersi l’ostacolo delle legislazioni nazionali, che, tramite normative contrastanti, impedisce il pieno scambio informativo paese su paese.
Rapporto Uif
Da quanto si legge nel rapporto dell’Unità di informazione finanziaria – Uif 2015, a oggi il livello di adeguata verifica sulla clientela e sulla registrazione dei dati da parte di professionisti e operatori non finanziari è ancora carente, a causa di «incertezze del quadro normativo e alla mancata attribuzione legislativa del potere di adottare disposizioni di attuazione delle norme di legge (si vedano gli artt. 12 e 14 del dlgs 231/2007) nei confronti di alcune categorie di destinatari».
Autoregolmentazione
Alla luce di un quadro europeo già aggiornato, le misure attive in Italia risultano oggi superate, non disponendo di regole precise riguardo i riferimenti alla verifica del titolare effettivo, il controllo costante della relazione con il cliente e l’approccio basato sul rapporto potenzialità/rischio (risk based). Per colmare tale vuoto normativo, le maggiori categorie di professionisti interessate si sono mosse tramite autoregolamentazione, tra cui si annoverano i due atti dell’Ivass in materia di adeguata verifica e registrazione (concernenti rispettivamente le imprese di assicurazione e i notai) e le linee guida emanate dal Cnn sull’adeguata valutazione della clientela.
L’attesa del recepimento delle nuove misure contenute nella IV direttiva europea sull’antiriciclaggio, che armonizza il diritto penale tramite il diritto dell’Unione, si frappone dunque a peggiorare il quadro di regolamentazione d’insieme: per il recepimento di essa in Italia sarà infatti necessario attendere una nuova legge di delegazione europea, mentre rimarranno nel frattempo vigenti i principi tutt’ora in atto.
Alla luce di quanto detto, alcune delle difficoltà per i professionisti nell’applicare efficacemente le regole volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio sarebbero quindi da imputare alla contestuale presenza di disposizioni primarie di difficile interpretazione, unite alle previsioni di attuazione emanate nel 2006 (con la III direttiva antiriciclaggio) dal ministero delle finanze (Mef) e dall’Ufficio italiano cambi (Uic) in conformità con il quadro normativo vigente all’epoca. Talune delle misure previste in tale direttiva sono però state attuate tramite precise istruzioni solo lo scorso anno (si ricordino le «Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23 del dlgs 231/2007» rese note in data 10 marzo 2014), portando alla sovrapposizione effettiva della nuova dottrina europea con la più vecchia dottrina ancora operativa in Italia.
Il quadro internazionale
In relazione allo scambio internazionale di informazioni, l’Uif ha poi rimarcato le criticità legate alle diversità che regolano a livello nazionale le diverse unità informative (Fiu). L’inefficacia nella comunicazione di queste ultime dipende sovente dalla presenza di forme di segreto bancario nazionale, di protezione dell’anonimato di soci e soggetti rilevanti, e di limitazioni concernenti informazioni investigative; particolari difficoltà di comunicazioni si rilevano poi in presenza di pendenza di procedimenti giudiziari.
«La collaborazione tra Fiu», si legge nel rapporto Uif, «può scontare condizioni e limiti propri delle regole della mutual legal assistance e della collaborazione giudiziaria su base rogatoriale, a loro volta caratterizzate da ampie divergenze tra gli ordinamenti nazionali».