Il commercialista che svolge l’attività di curatore dev’essere coperto dall’assicurazione professionale nel caso in cui danneggi il fallimento.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12872 del 22 giugno 2015, ha accolto il ricorso di un commercialista condannato a versare oltre 15 mila euro di danni per gli errori commessi quando era il curatore del fallimento. In altre parole la compagnia deve sempre coprire i danni commessi dal professionista nell’ambito della procedura concorsuale, anche se è un avvocato, dicono espressamente i Supremi giudici.
Ciò con una sola eccezione: se il contratto prevede espressamente l’esclusione del rischio. Sul punto le motivazioni sono molto chiare: «Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma primo, legge fall. ed art. 2043 cod. civ., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l’attività di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attività professionale nell’ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (art 2227 – 2230 cod. civ.) relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell’ambito di tale attività espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d’ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri».
Ma non è finita qui. Per la Cassazione il principio ha trovato conferma anche in riferimento alla copertura assicurativa dell’attività professionale di avvocato che svolga le funzioni di curatore fallimentare.
Ora la causa tornerà alla Corte d’Appello di Milano per la decisione definitiva.
Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio che ha invece chiesto il rigetto del ricorso del commercialista.
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