Nessun tetto alla pensione degli elettrici. Non si applica, infatti, alcun tetto retributivo al fine di calcolare la pensione, come invece accade per gli altri lavoratori dipendenti. L’insussistenza di un tetto retributivo genera un notevole vantaggio: per gli altri dipendenti, infatti, alle alte fasce di retribuzione è applicata un’aliquota di rendimento decrescente dal 2 all’1%; invece a chi è iscritto al fondo elettrici tutta la retribuzione, nella sua totalità, è valorizzata con l’aliquota di rendimento del 2,514% (peraltro più alta).

Dipendenti settore elettrico.

Per effetto della legge n. 293/1956 e in seguito all’istituzione dell’ente nazionale per l’energia elettrica, disposta dalla legge n. 1643/1962, fu istituito, come gestione autonoma dell’Inps, il «Fondo previdenza per i dipendenti dell’ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private» con lo scopo di provvedere, in via sostitutiva all’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti (Ago), alla gestione dei trattamenti d’invalidità, vecchiaia e superstiti del personale in forza all’Enel e alle aziende elettriche private. Successivi interventi normativi hanno soppresso il Fondo elettrici e fatto confluire nell’Ago, con evidenza contabile separata.

Le regole di calcolo delle prestazioni erogate dall’ex Fondo elettrici sono connotate da forti elementi di specialità che si traducono in significative aree di privilegio a vantaggio degli iscritti.

La quota di pensione retributiva si compone di quattro quote (come indicato in tabella) e la massima anzianità computabile al 31 dicembre 2011 è di 40 anni. Il valore della pensione non può eccedere il più elevato tra i seguenti due valori:

  • 80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore nell’Ago (assicurazione generale obbligatoria);
  • 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo delle quote A e B1 del Fondo.

    Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 31 dicembre 1996 i lavoratori iscritti all’ex Fondo Elettrici godono di un sistema di calcolo assolutamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato. La massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle anzianità contributive accreditate fino al 31 dicembre 1992. Per tale quota, in particolare, si riscontrano tre elementi di elevata disarmonia:

  • la retribuzione media pensionabile viene ottenuta dalle retribuzioni derivanti dalle ultime sei mensilità, mentre in Ago si tiene conto della media degli ultimi cinque anni. È evidente che le ultime retribuzioni sono tendenzialmente più elevate delle retribuzioni percepite nei cinque anni precedenti e tale constatazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili promozioni negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in esame;

     

  • non si applica alcun tetto retributivo mentre in Ago sussiste la piena applicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della retribuzione. Infatti, in Ago, ad alte fasce di retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che arriva fino al dimezzamento dell’aliquota del 2% fissata per la prima fascia, al contrario nel Fondo in esame non è prevista una suddivisione a fasce della retribuzione che nella sua totalità è valorizzata con l’aliquota di rendimento più alta (2,514%). Le aliquote di rendimento risultano superiori del 25,7% rispetto alle aliquote previste per l’Ago: per l’ex Fondo Elettrici è prevista un’aliquota del 2,514% in luogo del 2% previsto per l’Ago.
    Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 consiste negli stessi elementi evidenziati per le anzianità accreditate al 31 dicembre 1992 a eccezione oltre che della retribuzione pensionabile da ricercarsi negli ultimi 10 anni, anche dell’applicazione del tetto retributivo parziale (art. 12, comma 3, del dlgs n. 503/1992).
  • La quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 conserva rispetto all’Ago il privilegio di applicare il tetto retributivo definito parziale in quanto opera, con le modalità già ampiamente descritte, solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore di 61.221,23 euro. L’applicazione di un tetto parziale conferisce un importante privilegio sia nel caso in cui la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 61.221,23 euro sia nel caso contrario:

    Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza di alcun tetto. Nella seconda circostanza si constata che da una parte la quota ottenuta dalla fascia inferiore al valore retributivo di 61.221,23 euro non subisce, a differenza dell’Ago, alcuna decurtazione, dall’altra la decurtazione della quota di pensione ottenuta dalla fascia di retribuzione compresa tra il valore retributivo di 61.221,23 euro e 76.411,46 euro, in applicazione del tetto parziale, risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima fascia in Ago (in Ago 32% nell’ex Fondo elettrici 16,25%, relativamente alle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2017).

    Il prepensionamento dei poligrafici. I lavoratori poligrafici in forza presso aziende in crisi hanno diritto a un prepensionamento. Si tratta in particolare di dipendenti non giornalisti di imprese editrici di giornali, quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa. In particolare è previsto che i lavoratori poligrafici messi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) possono accedere alla pensione anticipata perfezionando i requisiti di contribuzione indicati in tabella, indipendentemente dall’età anagrafica.