Rischierà l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 300 a 800 euro il datore di lavoro che non ottemperi all’ordine di adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza. A prevederlo è la bozza di dlgs attuativo del Jobs Act sulle semplificazioni, che riscrive la disciplina del potere di disposizione degli ispettori, di cui all’art. 302-bis del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).
La disposizione, in via di principio, è un potere riconosciuto agli ispettori dall’art. 10 del dpr n. 520/1955, che la definisce come il provvedimento attraverso il quale l’organo di vigilanza, nell’esercizio di un potere discrezionale, impone, nei casi espressamente previsti dalla legge ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, nuovi obblighi o divieti, che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate. La disposizione, quindi, presuppone la presenza di norme che consentono e rimettono alla valutazione discrezionale dell’organo di vigilanza la determinazione di obblighi e di comportamenti dovuti in aggiunta o in sostituzione di quelli stabiliti dal legislatore.
Il T.u. sicurezza disciplina il potere di disposizione all’art. 302-bis, stabilendo che gli organi di vigilanza «impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato». È previsto, inoltre, che avverso le disposizioni si possa presentare ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni; una volta, tuttavia, che sia decorso inutilmente il termine, il ricorso si intende respinto (vale cioè il silenzio rigetto).
La bozza di dlgs attuativo del Jobs Act sulle semplificazioni riscrive l’art. 302-bis, stabilendo che gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi «laddove il presente decreto (ossia il T.u. sicurezza), non contiene disposizioni tecniche specifiche». La prima novità riguarda, dunque, la condizione legittimante il potere di disposizione, mentre resta fermo il suo ricorso ai fini dell’applicazione «delle norme tecniche e delle buone prassi». In particolare, mentre oggi l’ispettore può ricorrere alla disposizione «laddove il datore di lavoro abbia volontariamente adottate norme tecniche e buone prassi, richiamandole espressamente in sede ispettiva» (sempreché, inoltre, l’ispettore ne abbia riscontrato la non corretta adozione e che il fatto non costituisca reato), in base alla nuova disciplina potrà farlo «nelle ipotesi in cui il T.u. sicurezza non contenga disposizioni tecniche specifiche». Ancora, viene introdotto l’obbligo per gli ispettori di specificare nel provvedimento di disposizione «il termine per la regolarizzazione»; si ammette (come oggi) la possibilità di ricorrere entro 15 giorni (oggi 30), fermo restando il «silenzio rigetto», presso il dirigente della Dtl per le disposizioni impartite dagli ispettori del ministero del lavoro; e si introduce infine la sanzione specifica dell’arresto fino a un mese ovvero dell’ammenda da 300 a 800 euro, per i casi di inosservanza delle disposizioni.