L’avvocato sarà tenuto al risarcimento del cliente anche nel caso in cui quest’ultimo non risponda alle lettere del suo legale e il diritto cade in prescrizione.
Lo hanno sottolineato i giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 10527 dello scorso 22 maggio.
La responsabilità professionale dell’avvocato, è opportuno in via introduttiva rammentare, non viene meno per il fatto che il cliente sia dotato, per scienza personale o per ragioni di lavoro, di un certo bagaglio di conoscenze giuridiche, poiché l’incarico professionale, una volta conferito, investe l’avvocato della «piena responsabilità della sua gestione, senza che possa attribuirsi alcuna forma di corresponsabilità a carico del cliente».
Sembra opportuno in sede di commento ribadire come dovere primario del difensore sia quello di tutelare, le ragioni del proprio cliente secondo la regola di diligenza di cui all’art. 1176 c.c.; e che gli atti interruttivi della prescrizione non richiedono alcuna particolare e specifica competenza.
Secondo la giurisprudenza della stessa Corte di cassazione l’affermazione relativa al carattere ordinario dell’atto di interruzione della prescrizione «ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine (sentenze 18 luglio 2002, n. 10454, 28 novembre 2007, n. 24764, e 5 agosto 2013, n. 18612)». Il caso specifico sul quale i giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a esprimersi aveva a oggetto la conclusione del rapporto professionale tra un avvocato e un cliente al fine di ottenere il risarcimento dei danni da quest’ultimo patiti a seguito di sinistro stradale, in aggiunta a quanto liquidato dall’Inail, trattandosi di infortunio in itinere.
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