I contratti di appalto segretati saranno soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; necessarie adeguate motivazioni sulla scelta degli invitati a presentare offerte. Sono queste alcune delle novità previste dal disegno di legge approvato alla Camera dalle commissioni affari costituzionali e ambiente in sede legislativa e trasmesso al Senato il 25 maggio (dove ha preso il n. 1936), che contiene modifiche all’articolo 17 del codice dei contratti pubblici. Si tratta degli appalti soggetti ad un regime di affidamento derogatorio rispetto al Codice dei contratti pubblici, per i quali si prevede la scelta dell’appaltatore fra cinque soggetti invitati dalla stazione appaltante in possesso del nullaosta sicurezza (Nos). Spesso però proprio questi appalti sono stati oggetto di inchieste giudiziarie, al punto che adesso il Parlamento è intervenuto prevedendo innanzitutto una adeguata motivazione delle «specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio». L’obiettivo è quello di consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un’adeguata «valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati». Ma il punto più rilevante attiene alla sottoposizione del contratto stipulato dalle amministrazioni statali al controllo preventivo (sulla legittimità e regolarità del contratto) da esercitarsi entro 45 giorni, pena silenzio-assenso, oltre al controllo successivo. Una particolare attenzione viene riservata anche alla fase di negoziazione perché nell’attuale norma si dice che i cinque soggetti da invitare alla gara informale possono anche essere meno, fino ad arrivare all’affidamento diretto se «la negoziazione con più di un operatore economico non sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza». La modifica approvata dalla Camera all’articolo 17 del Codice prevede quindi che le amministrazioni diano conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata, delle motivazioni che li hanno portate a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati e delle ragioni per cui sono stati invitati meno di cinque soggetti (o anche uno solo).
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