Il 1° giugno 2015 entra a pieno regime l’operatività delle nuove norme comunitarie sulla classificazione di sostanze chimiche e rifiuti, che chiamerà imprese e operatori del settore ad aggiornare anche i propri adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione dei pericoli di incidenti industriali.
Saranno, infatti, direttamente applicabili sul territorio nazionale (in quanto provvedimenti di natura «self executing», dunque pure in assenza di un intervento di adeguazione del legislatore interno) i regolamenti europei 1272/2008, 1357/2014 e 1342/2014 nonché la decisione 2014/995 recanti, rispettivamente, la nuova disciplina su: classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele; attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti; gestione dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti; elenco europeo dei rifiuti. A cascata, le prescrizioni comunitarie imporranno un aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione da adottare ex dlgs 81/2008 per i lavoratori esposti alle sostanze chimiche e una verifica delle soglie di rischio che fanno scattare la normativa Seveso per gli stabilimenti che le utilizzano.
Classificazione sostanze. A eccezione di quelle già immesse sul mercato e di quelle oggetto di specifica proroga al 2016 (ex regolamento 2015/491/Ue), dal 1° giugno 2015 classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele dovranno avvenire secondo i dettami del regolamento Ce 1272/2008 (c.d. disciplina «Clp», acronimo di classification, labelling and packaging). Salve le citate eccezioni, il regolamento del 2008 sostituirà, infatti, pienamente dalla citata data le analoghe disposizioni dettate dalle direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e integrerà quelle del regolamento Ce 1907/2006 su registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (c.d. disciplina «Reach», acronimo di registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals).
Caratteristiche di pericolo rifiuti. Dal 1° giugno 2015 l’attribuzione ai rifiuti delle caratteristiche di pericolo dovrà essere effettuata in base al nuovo allegato III della direttiva 2008/98/Ce, riformulato dall’Ue mediante il regolamento Ue 1357/2014 per adeguare la normativa comunitaria al citato provvedimento del 2008. Le novità coincidono con una riformulazione delle classi generali di pericolo (che passano da «H» ad «Hp»), il rimodellamento di alcune categorie e valori limite, la rivisitazione degli specifici criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di rischio. In assenza di un intervento del legislatore nazionale, non si potrà dunque più far riferimento all’attuale allegato I alla Parte quarta del dlgs 152/2006, nel quale appaiono a oggi i criteri ereditati dalla precedente versione della direttiva 2008/98/Ce.
Elenco europeo dei rifiuti. Sempre dal 1° giugno 2015 il nuovo elenco cui fare riferimento per l’attribuzione ai rifiuti dei codici europei sarà quello dettato (sempre per ragioni di armonizzazione con il regolamento Ce 1272/2008) dalla decisione 2014/995/Ue in sostituzione di quello recato dalla decisione 2000/532/Ce. Il nuovo elenco fa, infatti, espresso riferimento al regolamento del 2008 sia per la classificazione delle sostanze pericolose che per le classi «Hp». Ritoccati anche i codici dei rifiuti, con l’introduzione di nuove voci (la «010310*» relativa ad alcuni fanghi da attività estrattive, le «160307*» e «190308*» per il mercurio) e la riformulazione di altre («010309» e «190304*»). Anche in questo caso il prevalere delle norme Ue renderà obsolete, in caso d’inerzia del legislatore nazionale, le regole dell’attuale allegato «D» alla Parte quarta del dlgs 152/2006 che ospita l’elenco dei rifiuti tradotto dalla previgente decisione 2000/532/Ce.
Rifiuti con Pop. A incidere sulla classificazione dei rifiuti, in questo caso dal successivo 18 giugno 2015, sarà anche la diretta applicabilità del nuovo regolamento Ue 1342/2014 di rivisitazione del novero dei c.d. Pop (persistent organic pollutants, ossia inquinanti organici persistenti rilasciati da alcuni processi industriali e altamente nocivi per salute e ambiente) che ai sensi del regolamento Ce 850/2004 fanno scattare particolari oneri gestori per i rifiuti che li contengono. Secondo la nuova decisione 2014/995/Ue devono senz’altro essere classificati come pericolosi i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine, dibenzofurani policlorurati, Ddt, clordano, esaclorocicloesani (compreso lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o pcb in quantità superiori ai limiti di concentrazione ex allegato IV del citato regolamento Ce 850/2004.
Sicurezza sul lavoro. Le nuove regole su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche ex regolamento Ce 1272/2008 imporranno dal 1° giugno 2015 anche l’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Come già anticipato dal MinLavoro con circolare 30 giugno 2011 n. 14877, ai sensi del dlgs 81/2008 dovranno essere riviste alla luce di tali novità valutazione dei rischi, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e segnaletica di sicurezza in relazione alle sostanze chimiche pericolose, cancerogene e mutagene presenti nei luoghi di lavoro.
Disciplina Seveso. Anche in assenza dell’attesa riformulazione della disciplina sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l’uso di determinate sostanze pericolose, dal 1° giugno 2015 il pieno regime del regolamento Ce 1272/2008 appare comunque produrre effetti sull’applicazione dell’attuale dlgs 334/1999, laddove nelle note del suo allegato I è indicato che le sostanze o i preparati non classificati come pericolosi ma rilevanti ai fini del rischio devono essere oggetto di «classificazione provvisoria» ai sensi della normativa Ue.
Entro la stessa data del 1° giugno 2015 (dead line stabilita dall’Ue) il legislatore nazionale dovrebbe comunque recepire la nuova direttiva Seveso rubricata come 2012/18/Ue, direttiva fondata proprio sulla nuova classificazione delle sostanze ex regolamento Ce 1272/2008. In base allo schema di decreto legislativo in itinere (già licenziato in prima lettura dal governo lo scorso marzo) gli stabilimenti obbligati agli stringenti parametri di sicurezza Seveso saranno quelli che utilizzano determinate sostanze chimiche (ora categorizzate in base al regolamento del 2008) sopra determinate soglie e suddivisi in due categorie: stabilimenti «di soglia inferiore» (tenuti a notifica della propria posizione alle Autorità pubbliche e redazione del documento di politica di prevenzione, pedissequamente a quelli individuati dagli articoli 6 e 7 dell’attuale dlgs 334/1999); stabilimenti «di soglia superiore» (onerati anche dalla redazione del rapporto di sicurezza, come previsto dall’attuale articolo 8 del dlgs 334/1999). Il tutto, a differenza però dell’uscente dlgs 334/1999, con la previsione della totale esenzione dagli obblighi Seveso che utilizzano le citate sostanze sotto i limiti previsti (c.d. impianti «sotto soglia»).
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