di Dario Ferrara 

 

All’impresa ingiustamente esclusa dalla gara non bisogna risarcire soltanto l’utile perduto. Quando l’azienda che doveva vincere non può ormai subentrare nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante deve rifondere anche il danno al curriculum, vale a dire una particolare perdita di chance patita dalla società che opera nel settore dei lavori pubblici in termini. E ciò perché l’occasione perduta non accresce l’avviamento (e dunque anche il prestigio) della società nei confronti della comunità delle amministrazioni committenti. È quanto emerge dalla sentenza 1839/15, pubblicata dalla terza sezione del consiglio di stato.

Lesione alla reputazione

Accolto il ricorso dell’impresa: ormai non è più possibile fare in modo che l’azienda subentri nella realizzazione dell’opera perché dovrebbe sviluppare il progetto realizzato della concorrente che ha ottenuto l’aggiudicazione in modo illegittimo. E una parte dei lavori risulta già realizzata. Deve dunque essere ristorato il lucro cessante, normalmente pari all’utile che l’azienda avrebbe tratto dall’appalto se la procedura fosse stata regolare: il risarcimento integrale, tuttavia, va ridotto perché l’impresa non prova di essersi ritrovata bloccata con maestranze e mezzi per colpa della gara ingiustamente perduta; in favore dell’amministrazione, in effetti, opera la presunzione secondo cui l’azienda che opera nel settore dei lavori pubblici non rimane con i cantieri chiusi solo perché le è stato tolto un appalto, per quanto illegittimamente. Il lucro cessante che deve essere ristorato, però, comprende anche la specificazione della perdita di chance costituita dalla lesione all’immagine di partner delle amministrazioni pubbliche: più sono gli appalti vinti, infatti, maggiore è l’avviamento dell’impresa e la reputazione che l’appaltatore assume presso gli enti, accreditandosi come interlocutore affidabile. Senza dimenticare l’indebito potenziamento di imprese concorrenti che operano sullo stesso target di mercato quando risultano dichiarate aggiudicatarie in modo illegittimo. Insomma: non resta che pagare all’Asl che attribuì la vittoria della gara in violazione legge sugli appalti. Spese compensate per la novità della questione.