di Benedetta Pacelli 

 

I professionisti che si avvalgono dei Caf per l’invio dei modelli 730 non dovranno adeguare la polizza assicurativa per la copertura dei rischi che derivano dalle nuove norme sull’assistenza fiscale. A fornire questa precisazione è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risponde così (pronto ordini n. 90/15) a un quesito in materia sollevato da un ordine territoriale. Nessuna estensione della polizza che ogni professionista è tenuto comunque a stipulare per lo svolgimento della sua attività, quindi, sia nel caso in cui i commercialisti «fungano da meri centri raccolta del centro di assistenza fiscale», sia nella circostanza in cui «svolgono funzioni di struttura periferica» dello stesso Caf, mediante la stipula di un’apposita convenzione. Per la raccolta dei modelli 730 e della relativa documentazione nonché per la consegna ai contribuenti degli stessi modelli e dei prospetti di liquidazione, il Caf come ricorda il Cn, può avvalersi soltanto dei propri soci o associati, che fungono tuttavia da meri «centri di raccolta». Di conseguenza il soggetto obbligato al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 resta il responsabile dell’assistenza fiscale del Caf, che sarà quindi l’unico soggetto obbligato a dover stipulare e ad adeguare la polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale.Nella risposta inoltre, il Cn prende in considerazione anche le modifiche apportate dal decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) con riferimento alla formula organizzativa dei Caf. In base a tali ultime modifiche, per l’attività di assistenza fiscale, oltre che delle società di servizi, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari abilitati, che agiscono in nome e per conto del centro stesso. I Caf, pertanto, potranno avvalersi degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro e degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.