La normativa sul Tfr è stata aggiornata il 1° gennaio 2007 (riforma previdenza integrativa, ex dlgs n. 252/2005) con l’introduzione di una novità di stampo teorico concernente la finalità: fino al 31 dicembre 2006 il Tfr era squisitamente una retribuzione differita; dal 1° gennaio 2007 è stato elevato a «strumento con finalità previdenziale». La previdenza integrativa ha da sempre riconosciuto un ruolo importante al Tfr quale fonte di finanziamento delle pensioni integrative, consentendo ai fondi pensione di prevederne a sé la destinazione (di una quota o di tutto) in base alla libera scelta del lavoratore. Ma dal 1° gennaio 2007, ciò che era una possibilità è diventata la regola: il Tfr, di principio (cioè di regola), è conferito alla previdenza integrativa e i lavoratori, volendo, possono solo escludere questo automatismo al fine di conservare il Tfr come retribuzione differita (cioè buonuscita).
Questa nuova regola della riforma del 2007 è espressa da una formula: il «silenzio assenso». Che è una regola che si applica ai lavoratori dipendenti (settore privato) e prevede che, se il lavoratore non esprime al suo datore di lavoro una preferenza riguardo al Tfr, questo va a finire nel Fondo pensione dell’azienda o del settore ovvero, se mancano questi fondi, a FondInps (che è uno specifico Fondo pensione costituito presso l’Inps proprio per raccattare il Tfr dei lavoratori dipendenti di aziende/settori privi di propri fondi pensione). I lavoratori hanno a disposizione due modalità per scegliere la destinazione del Tfr: modalità tacita (è il «non scegliere»: tacere); modalità esplicita (è lo scegliere esplicitamente).
La modalità tacita realizza appieno la regola del silenzio assenso: il lavoratore se ne sta zitto, senza cioè manifestare alcuna preferenza per iscritto, e il destino del suo Tfr è segnato: finisce nella previdenza integrativa. Se invece il lavoratore mette per iscritto una sua scelta si realizza la seconda modalità: quella esplicita per cui va utilizzata un’apposita modulistica, il modulo «Tfr2», attraverso cui il lavoratore può esprimere di:
a) conservare il Tfr presso il datore di lavoro e incassarlo a fine rapporto (la decisione può essere cambiata successivamente);
b) destinare il Tfr alla previdenza complementare, a un Fondo pensione (questa scelta è irrevocabile e non c’è possibilità di cambiarla successivamente, se non per destinare il Tfr in busta paga con la nuova opportunità).