Il Tfr in busta paga può far scattare il diritto al bonus di 80 euro per i soggetti «incapienti». Il lavoratore che, grazie alle detrazioni, in condizione normali presenta un’Irpef netta pari a zero resta infatti escluso dal beneficio introdotto dal dl n. 66/2014. Ma se per effetto della liquidazione mensile del trattamento di fine rapporto, assoggettato a tassazione ordinaria, si genera un’imposta a debito, allora matura il diritto alla percezione del bonus Irpef. Ciò a patto che si verifichino al contempo gli altri due requisiti previsti dalla norma, ossia la qualificazione del compenso come reddito da lavoro dipendente o assimilato, nonché il rispetto del limite massimo dei 26 mila euro annui. È quanto ha chiarito il sottosegretario all’economia, Enrico Zanetti, rispondendo ieri a un’interrogazione in commissione finanze alla camera.
Il quesito, presentato da Giovanni Paglia (Sel), riguardava gli effetti fiscali della Quir, ossia la quota integrativa della retribuzione meglio nota come Tfr in busta paga, introdotta dalla legge n. 190/2014. La materia ha trovato la sua regolamentazione nel dpcm n. 29 del 20 febbraio 2015. Il provvedimento ha precisato che la Quir non concorre ai fini della verifica del limite dei 26 mila euro per la determinazione della spettanza del bonus di 80 euro. Nessuna precisazione, rileva però Paglia, circa l’imposta generata dal concorso del Tfr anticipato al reddito complessivo. Condizione, questa, che anche in capo ai soggetti incapienti potrebbe far sorgere il diritto al bonus (fino a quel momento negato a causa dell’assenza di imposta da versare). Dal Mef arriva la conferma.
«Il reddito derivante dalla percezione della Quir», osserva Zanetti, «deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti». Ciò significa che il maggior carico fiscale sul Tfr anticipato (tassazione ordinaria invece che separata) potrebbe essere comunque più che compensato in alcuni casi dalla percezione del bonus di 80 euro. Si ricorda che la liquidazione del Tfr in busta paga opera in via sperimentale per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Irap partite Iva. La lunga e controversa questione dell’assoggettabilità a Irap di professionisti, artisti e piccoli imprenditori sarà risolta dal governo in sede di attuazione della delega fiscale. L’assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla qualificazione dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’Irap, impedisce ad oggi «di pervenire a conclusioni univoche» e la soluzione può arrivare «solo con un eventuale intervento normativo». Questa la risposta di Zanetti all’interrogazione di Carla Ruocco (M5s).
Tassazione immobili. La disciplina della nuova local tax «risulta ancora in fase di elaborazione». Pertanto, aggiunge il Mef, «non vi sono elementi certi per conoscere compiutamente gli effetti, anche dal punto di vista del gettito, che potranno derivare dall’introduzione del nuovo tributo». Il quesito era stato posto da Filippo Busin (Lega nord).