Pagina a cura di Vincenzo Dragani 

 

Dal 18 giugno 2015 la presenza nei rifiuti degli inquinanti organici persistenti, indicati dal regolamento Ue n. 1342/2014, obbligherà produttori e gestori ad adottare particolari norme per deposito, trasporto, trattamento e stoccaggio in discarica dei residui interessati, nonché a rivederne la classificazione. A dettare la nuova scadenza è lo stesso provvedimento Ue, il quale ha rimodulato il novero dei cd. Pop (persistent organic pollutants, elementi rilasciati da alcuni processi industriali e altamente nocivi per salute e ambiente) che ai sensi del regolamento madre 850/2004 fanno scattare stringenti obblighi di gestione per i rifiuti che li contengono.

Le sostanze interessate. Il regolamento 1342/2014 (immediatamente applicabile sul territorio nazionale, in quanto provvedimento self executing) ha inserito nell’allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 (recante l’Elenco delle sostanze soggette a peculiari disposizioni in materia di gestione dei rifiuti che li contengono) sia nuovi inquinanti organici persistenti precedentemente non contemplati sia valori limite di concentrazione (rilevanti sotto alcuni profili, come più avanti specificato) per Pop già menzionati. Sotto il primo profilo fanno il loro esordio (accompagnati anch’essi da relative soglie quantitative) gli elementi endosulfan, esaclorobutadiene, naftaleni policlorurati, alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta). Sotto il secondo profilo, appaiono invece inediti valori limite per tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, acido perfluoroetano sulfonato e suoi derivati. Completano le novità introdotte dal regolamento 1342/2014 le modifiche all’allegato V, parte 2 dell’omonimo provvedimento 850/2004, recante l’elenco delle sostanze che per qualità e quantità ammettono i rifiuti che li contengono a determinate operazioni di trattamento in deroga al regime ordinario dello stesso regolamento.

Le ricadute operative. L’inclusione di nuove sostanze (e relativi limiti) tra i Pop previsti dal regolamento 850/2004 comporta, come accennato, l’assoggettamento dei rifiuti che li recano a specifiche regole, dettate in primo luogo dallo stesso provvedimento Ue e, a cascata, dagli altri provvedimenti comunitari e nazionali afferenti. Ai sensi del regolamento 850/2004 tutti i rifiuti contenenti sostanze ex allegato IV devono, infatti, essere recuperati o smaltiti conformemente alle strette regole ex allegato V, parte I dello stesso provvedimento, in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente i Pop presenti così che i rifiuti residui e i rilasci non ne presentino più; questo parallelamente al divieto di operazioni di smaltimento o recupero che possono portare a recupero, riciclaggio o rigenerazione o reimpiego degli stessi Pop. In deroga a tale regime, i rifiuti con inquinanti inferiori ai limiti ex allegato IV sono, a particolari condizioni, ammessi a un regime in deroga ex allegato V, parte 2 del regolamento. L’inclusione delle nuove sostanze tra i Pop incide anche sulla classificazione dei rifiuti che li contengono, e questo ai sensi della direttiva 2008/98/Ce (come da ultimo modificata dal regolamento 1357/2014 sulle caratteristiche di pericolo, operativa dal 1° giugno 2015) e della decisione 2014/995/Ue (recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti, applicabile dalla stessa data). Infatti, oltre all’obbligo previsto dalla direttiva 2008/98 di valutare la nocività dei rifiuti in base alle norme Ue sulle sostanze chimiche (tra cui ben rientra anche il regolamento 850/2004), secondo la decisione 2014/995 devono senz’altro essere classificati come pericolosi i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine, dibenzofurani policlorurati, Ddt, clordano, esaclorocicloesani (compreso lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o pcb in quantità superiori ai limiti di concentrazione ex allegato IV del citato regolamento 850/2004. Sul piano nazionale ulteriori specifiche regole da osservare derivano invece innanzitutto dal dlgs 152/2006 che, oltre a dettare limiti di miscelazione e obbligo di tracciamento Sistri per i pericolosi, subordina il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti i Pop ex regolamento 850/2004 alle specifiche norme tecniche su stoccaggio e imballaggio previste dallo stesso provvedimento. Infine, ai sensi del Dm Ambiente 27 settembre 2010 sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica, lo stoccaggio dei residui con Pop in concentrazioni superiori a quelli ex allegato IV del regolamento 2004 deve avvenire esclusivamente in impianti riservati ai pericolosi.

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