Dall’Ivass misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela. Con regolamento n. 8 del 3 marzo 2015 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2015) seguito da lettera al mercato del 20 marzo 2015, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ha definito le misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell’art. 22, c. 15-bis, del dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In estrema sintesi, l’intervento è finalizzato a realizzare una semplificazione dei processi e degli adempimenti burocratici mediante il ricorso all’innovazione tecnologica che renderà obbligatorio l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pec) quale canale per lo scambio di comunicazioni dell’Ivass con gli operatori del mercato. Con riferimento agli impatti del provvedimento sull’operatività degli intermediari finanziari, si richiamano inoltre le seguenti disposizioni: a) l’obbligo per tali soggetti di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da rendere noto alla clientela al fine di consentirne l’uso negli atti e nella corrispondenza (art.4); b) l’incentivo a favorire l’utilizzo da parte dei clienti della tecnologia di firma elettronica avanzata, qualificata e digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione (art. 5); c) l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, per corrispondere i premi assicurativi senza oneri a carico dei clienti (art. 6); d) l’adozione, in sede di assunzione di nuovi contratti, di modalità di gestione della documentazione della clientela che eviti di richiedere documentazione non necessaria o di cui l’intermediario già dispone in ragione di precedente rapporto contrattuale con il medesimo cliente che risulti ancora valido (art. 11). Si segnala infine che gli intermediari dovranno adeguarsi a tali nuovi adempimenti entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.).
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