Pagina a cura di Daniele Cirioli 

 

Infortunio in itinere a maglie più larghe. Se il tragitto casa-lavoro è interrotto oppure deviato per necessità familiare di dover portare un figlio a scuola, la tutela assicurativa dell’Inail non s’interrompe e il lavoratore, dunque, ha diritto al pieno risarcimento dell’infortunio in itinere. A stabilirlo lo stesso istituto di assicurazione (circolare Inail n. 62/2014), che ha così cambiato orientamento in materia.

L’infortunio sul lavoro. Come dettagliato in tabella, è infortunio sul lavoro ogni incidente avvenuto per «causa violenta in occasione di lavoro» dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Occorre, dunque, che ci siano una causa violenta insieme a una occasione di lavoro. Sono esclusi da tutela, gli infortuni conseguenti a un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Sono invece tutelabili quelli accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) non possono assumere rilevanza per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Infortunio in itinere. La tutela dell’infortunio in itinere è disciplinata dall’art. 12 del dlgs n. 38/2000 e prevede che l’Inail tuteli i lavoratori nel caso d’infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il c.d. infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato. È prevista invece l’esclusione della tutela in «caso d’interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate», per tali intendendosi quelle non dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Accompagnare i figli a scuola. Finora continua a suscitare perplessità il significato da dare al concetto di esigenze essenziali. Perciò, sono stati posti quesiti all’Inail in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio. L’Inail ha sempre escluso la tutela in questi casi. Ma in base all’evoluzione giurisprudenziale previo parere dell’avvocatura generale, ha ritenuto ora di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le predette deviazioni.

Sì alla tutela. Nello specifico l’istituto assicuratore ha stabilito che, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto oppure deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, sarà ammesso alla tutela assicurativa nei seguenti limiti. In primo luogo il riconoscimento è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come per esempio l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e «necessitato» tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.