di Antonio Ciccia 

 

È partita la negoziazione assistita obbligatoria. Si tratta di una procedura, operativa dal 9 febbraio 2015, alternativa alle cause in tribunale, che mette in prima linea gli avvocati. I legali delle parti cercano un’intesa tra i loro assistiti e alla fine ufficializzano l’accordo, che sostituisce la sentenza.

Ci sono alcuni casi in cui la negoziazione è una fase necessaria, che non si può saltare per andare direttamente davanti al giudice. In due casi, si dice, che la negoziazione assistita è condizione di procedibilità dell’azione, nel senso che non posso fare la causa se non ho dimostrato di avere tentato la strada della conciliazione con gli avvocati. Si tratta di due ipotesi. Una di essi interessa molto le imprese: è il pagamento somme fino a 50 mila euro. L’altro caso è di interesse generale anche per le persone fisiche: riguarda i risarcimenti da sinistri stradali e da natanti.

In sostanza se una piccola impresa deve fare causa per ottenere la condanna del proprio cliente a pagare la fattura (tranne che chieda un decreto ingiuntivo) non può iniziare subito la causa, ma deve andare dall’avvocato che inizierà la procedura di negoziazione assistita.

Oltre alla negoziazione assistita obbligatoria c’è anche la negoziazione assistita volontaria, che si può esercitare in tutte le controversie civili e commerciali, tranne le controversie di lavoro. Vediamo come si sviluppa la procedura.

Fase 1/L’invito alla negoziazione. Si parte dall’invito a trattare rivolto da un avvocato alla controparte del proprio cliente. Nell’invito si deve spiegare l’oggetto della controversia e deve avvisare controparte sulle conseguenze negative in caso di mancato accordo.

A questo proposito è previsto che debba contenere, oltre all’indicazione dell’oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di norma finalizzata con evidenza a favorire la serietà del tentativo di conclusione dell’accordo.

L’avvocato che formula l’invito ha poteri di certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito stesso.

Il destinatario dell’invito ha 30 giorni per rispondere. Se non arriva niente, allora non si può fare altro che iniziare la causa.

Se la controparte aderisce, allora bisogna stipulare una convenzione di negoziazione, con l’assistenza di un avvocato. La convenzione non è, beninteso, l’accordo: si mette per iscritto l’impegno di trattare al fine di stipulare un futuro accordo e, quindi, di non farsi causa per un determinato periodo.

La convenzione di negoziazione assistita può essere stipulata esclusivamente con l’assistenza di uno o più avvocati iscritti all’albo.

Nel testo della convenzione si deve esplicitare che le parti sono d’accordo a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Contenuto essenziale del predetto accordo è costituita dal termine per l’espletamento della procedura (in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori 30 giorni) e dall’oggetto della controversia.

Per la negoziazione volontaria l’accordo può riguardare solo diritti disponibili e non deve neppure vertere in materia di lavoro.

Fase 2/La trattativa. Durante la trattativa gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute.

Le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

Inoltre i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

Sempre a garanzia della libertà delle trattative è previsto che a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale (facoltà di astenersi dal deporre) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale (divieto di sequestro di atti e documenti) in quanto applicabili.

Fase 3/L’accordo

Se le trattative non sortiscono un esito favorevole la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Se si raggiunge l’accordo, il documento essere firmato dalle parti e dagli avvocati, che autenticano le firme, ma soprattutto certificano la conformità dell’accordo a norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo è titolo esecutivo e quindi può essere posto a base di una esecuzione; può essere utilizzato anche per iscrivere ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contenute (come una sentenza o un decreto ingiuntivo).

Bisognerà, però, sempre passare da un notaio quando l’accordo implica trasferimento di diritti per cui è prevista la trascrizione nei registri pubblici.

Inoltre l’accordo, se si deve procedere a esecuzione forzata, e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

Copia degli accordi dovrà essere spedita all’ordine degli avvocati.