di Valerio Stroppa 

 

Per i fondi pensione tassazione light al 12,5% sui titoli di stato anche se gli investimenti sono effettuati in maniera indiretta, tramite un fondo o una polizza assicurativa. Nel primo caso interessi e capital gain derivanti dalla partecipazione all’Oicr sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici. Nel secondo caso, i redditi di capitale derivanti dai contratti assicurativi concorrono alla formazione della base imponibile al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli di stato. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E di ieri, che affronta le modifiche alla fiscalità della previdenza complementare introdotte dalla legge di stabilità 2015.

I commi 621, 622 e 624 della legge n. 190/2014 hanno infatti aumentato dall’11,5% al 20% la misura dell’imposta sostitutiva prevista dal dlgs n. 252/2005, che colpisce il risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare. In deroga allo Statuto del contribuente, il rincaro si applica sostanzialmente dall’esercizio 2014. L’imposta sostitutiva deve essere versta dai fondi pensione entro il 16 febbraio.

Sotto il profilo soggettivo l’Agenzia precisa in primo luogo i soggetti interessati dalla modifica. L’aggravio fiscale riguarda tutte le tipologie di previdenza complementare: fondi pensione (siano essi in regime di contribuzione definita o di prestazione definita), forme pensionistiche individuali, nonché i cosiddetti vecchi fondi, cioè quelli già istituiti alla data del 15 novembre 1992.

Le Entrate forniscono indicazioni operative su come calcolare il risultato di gestione al quale applicare il prelievo sostitutivo. Il risultato netto è pari alla differenza tra il valore del patrimonio registrato nell’ultima giornata di borsa dell’anno e quello registrato al 1° gennaio dello stesso anno. Il valore finale deve essere incrementato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta. Si ricorda che i fondi pensione agiscono sui mercati come soggetti «lordisti», ossia non scontano (quasi) nessuna ritenuta alla fonte su interessi, cedole e dividendi, ma tutto confluisce nel risultato di gestione. In sostanza, precisa l’Agenzia, «vengono sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo». Qualora il saldo fosse negativo, la perdita deve essere indicata nel quadro RI del modello Unico compilato dal fondo e può essere compensata con i proventi degli anni successivi senza alcun limite temporale.

Per quanto riguarda gli investimenti in titoli di stato emessi dall’Italia o da altri paesi white list i redditi (interessi e plusvalenze) saranno imponibili nella misura del 62,5%, ossia il rapporto tra l’aliquota ridotta del 12,5% e quella ordinaria del 20% applicabile al risultato dei fondi pensione. Allo stesso modo, eventuali minusvalenze maturate sui bond pubblici saranno deducibili per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.

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