di Debora Alberici  

 

Nel processo penale a carico della società per un illecito contemplato dalla «231» non è ammessa la costituzione di parte civile della parte che si ritiene danneggiata. Insomma il risarcimento può essere chiesto solo con l’instaurazione di un diverso giudizio in sede civile.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3786 del 27 gennaio 2015, ha ritenuto inammissibile la costituzione di parte civile dei parenti di un operaio morto a causa della mancata predisposizione delle misure antinfortunistiche.

La quarta sezione penale denuncia quindi un vuoto normativo.

Sul punto Piazza Cavour chiarisce espressamente che sulla base del dlgs 231 del 2001, la costituzione di parte civile nel processo penale per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti dell’ente responsabile non è ammessa, con la conseguente nullità della corrispondente ammissione avvenuta nel corso del presente giudizio e della successiva condanna dell’ente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

In particolare, la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né a questa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.

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