A distanza di tre anni dalla riforma non esiste ancora un sistema automatico specificamente omologato per il controllo della regolarità assicurativa dei veicoli in transito. Attualmente quindi solo chi passa davanti a un autovelox o transita abusivamente in un varco che presidia una zona a traffico limitato può incorrere anche nella multa per mancata copertura assicurativa. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 5692/2014. Dopo la legge di Stabilità 2012 l’art. 193 Cds ora ammette l’accertamento della mancata copertura assicurativa dei veicoli anche mediante il raffronto dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe accertate con dispositivi automatici. Non si tratta di un accertamento diretto della mancanza di copertura assicurativa, specifica il ministero, ma dell’impiego di apparecchiature già in uso per rilevamento di infrazioni necessario per poter dimostrare che in un dato momento il veicolo oggetto dell’accertamento era in circolazione. L’altra procedura di accertamento dei furbetti del tagliandino è invece quella prevista dall’art. 31, dl 1/2012, non ancora operativa «per la mancanza di alcuni adempimenti normativi previsti dallo stesso art. 31, in particolare nel comma 3, che prefigura una procedura di accertamento della violazione in via autonoma». In questi casi però è richiesta una specifica omologazione dei dispositivi predisposti al controllo. A oggi nessun vigile elettronico è ancora omologato per il controllo completamente automatico e autonomo delle infrazioni assicurative, conclude il ministero.
Controlli rc auto, omologazioni a rilento
di Stefano Manzelli