Pagina a cura di Vincenzo Dragani  

 

Doppia scadenza per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (c.d. Aia), che dovranno, in base ad attività svolta e sostanze pericolose coinvolte, entro il 7 aprile 2015 presentare alle Autorità competenti la verifica preliminare delle loro potenzialità di inquinamento ed entro il successivo 7 gennaio 2016, ove prevista, la relazione di riferimento sullo stato di qualità di suolo ed acque sotterranee interessate.

Il calendario è dettato dal nuovo dm Minambiente 13 novembre 2014 n. 272, provvedimento (ufficializzato con comunicato pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2015 n. 4, ed immediatamente in vigore dalla stessa data, in quanto atto «non normativo» ex dpr 1092/1985) che in attuazione della nuova disciplina di settore introdotta dal dlgs 46/2014 nel Dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale) reca le modalità di redazione della citata relazione, unitamente ad una ricognizione dei soggetti direttamente obbligati alla stessa e di quelli tenuti, invece, alla preventiva verifica della possibilità di contaminazione, che in caso di esito positivo fa scattare l’altro adempimento.

 

I nuovi obblighi. Il dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale) stabilisce con il suo articolo 7 la necessità di autorizzazione integrata ambientale (rilasciata solo dietro il rispetto di elevati standard di sicurezza) per l’esercizio delle industrie ad alto potenziale inquinante (individuate dagli allegati VIII e XII alla parte seconda dello stesso Codice) e con il successivo articolo 29-ter e seguenti l’obbligo per gli impianti coinvolti nell’utilizzo di sostanze pericolose di elaborare e presentare anche una relazione sullo stato di qualità dell’ambiente, delegando al MinAmbiente le istruzioni per la sua redazione. Il nuovo dm 272/2014 declina tale dettato legislativo, prevedendo un doppio binario di adempimenti (dai quali sono a monte escluse le installazioni collocate interamente in mare): secco obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento per la quasi totalità degli impianti elencati nell’allegato XII alla parte 2 del dlgs 152/2006 (ossia, a mente dell’articolo 7 dello stesso Codice ambientale, per quelli sottoposti ad Aia di competenza statale); obbligo di preliminare verifica della potenzialità inquinante, invece, per le installazioni che svolgono attività ex Allegato VIII alla parte 2, dlgs 152/2006 ma che non risultano ricomprese anche nel citato Allegato XII del Codice ambientale (dunque, per gli impianti sottoposti ad Aia di competenza regionale), con annesso obbligo per gli stessi di redigere la citata relazione solo in caso di esito positivo della suddetta valutazione.

 

La verifica preliminare. La verifica preliminare (all’eventuale relazione) imposta alle installazioni regionali (tra cui quelle di produzione di energia, trasformazione metalli, fabbricazione prodotti chimici, gestione di rifiuti) è diretta a valutare la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e dovrà essere effettuata secondo la procedura disciplinata dall’allegato 1 al dm 272/2014, che prevede tre step: individuazione di eventuali sostanze pericolose legate all’attività svolta; misurazione della loro qualità e quantità; in caso di superamento delle soglie previste dallo stesso decreto, effettuazione della valutazione del rischio di contaminazione. All’esito di tale procedura, in caso di valutazione negativa per il gestore dell’installazione sarà sufficiente dare comunicazione della verifica all’Autorità competente, in caso di valutazione positiva (di sussistenza del rischio di contaminazione ambientale) scatterà invece l’obbligo di redigere e presentare anche la citata relazione.

 

La relazione di riferimento. Mentre le installazioni sottoposte ad Aia regionale sono dunque tenute alla relazione sulla qualità ambientale solo in caso di esito positivo della verifica preliminare, immediatamente obbligate all’elaborazione e presentazione della stessa relazione sono invece a mente del nuovo dm 272/2014 le installazioni sottoposte ad Aia statale (tra cui raffinerie, acciaierie, grandi impianti chimici), a esclusione di quelle costituite esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 Mw e alimentate esclusivamente a gas naturale. La Relazione dovrà contemplare lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con esclusivo riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti ex allegato 1, dm 272/2014 e contenere almeno le informazioni previste dall’allegato 2 allo stesso decreto (ad eccezione delle discariche di oltre 10 Mg di rifiuti al giorno o con capacità totale maggiore di 2.500 Mg destinate ad ospitare residui diversi dagli inerti, per le quali si dovranno notiziare gli elementi dettati dal dlgs 36/2003).

 

Scadenzario. Triplice calendario per i termini finali di presentazione di verifiche e relazioni da parte dei gestori degli stabilimenti. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del dm 272/2014 (ossia, al 7 gennaio 2015) sono già in possesso di autorizzazione integrata ambientale dovranno comunicare alle Autorità competenti l’esito della verifica preliminare entro il 7 aprile 2015 e la relazione entro il 7 gennaio 2016. Invece, le installazioni in attesa di rilascio o rinnovo dell’Aia al 7 gennaio 2015 dovranno integrare la domanda presentata con l’esito negativo della verifica preliminare o, ove dovuta, con la relazione (e questo quanto prima poiché, come sottolineato dallo stesso Minambiente nella circolare 27 ottobre 2014 n. 22295, l’eventuale adempimento comporterà il blocco dell’istanza). Infine, le altre e nuove installazioni dovranno presentare verifica preliminare e/o relazione direttamente insieme all’istanza di autorizzazione integrata ambientale. Le Autorità cui presentare i citati documenti (unitamente al pagamento della relativa tariffa istruttoria) sono in base all’articolo 7 del Codice ambientale: per gli impianti ex allegato XII, parte 2, dlgs 152/2006 (sottoposti ad Aia di competenza statale, e tenuti direttamente alla relazione), il Ministero dell’ambiente; per gli impianti ex allegato VIII, parte 2, dlgs 152/2006 ma non rientranti nell’allegato VIII dello stesso decreto legislativo (sottoposti ad Aia di competenza regionale, tenuti alla verifica preliminare, e in caso di suo esito positivo alla relazione) è l’Ente individuato da legge regionale o dalla Provincia autonoma.