di Cristina Bartelli
Antiriciclaggio boomerang sulla collaborazione volontaria. Per il ministero dell’economia che ieri sul proprio sito ha ufficializzato la circolare interpretativa sugli obblighi antiriciclaggio ai fini del rientro dei capitali (si veda ItaliaOggi del 13/1/2015) il ragionamento da seguire è lapidario.
Le esimenti penali previste per i reati fiscali dalla legge 186/2014 vanno in parallelo con gli adempimenti e gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla legge 231/2007. Le due linee parallele non si toccano e dunque gli adempimenti antiriciclaggio non vengono neanche sfiorati dal regime più favorevole al contribuente che decide di aderire alla procedura di collaborazione volontaria. A riguardo la circolare non pare proprio lasciare dubbi: « l’approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita». La conseguenza poi è spiegato al capoverso immediatamente successivo e anche in questo caso con una sinteticità che non sembra lasciare dubbi sul comportamento da tenere sia per i professionisti sia per gli intermediari: «anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge in oggetto, resta pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo». Ora posto che la procedura di collaborazione volontaria è destinata a sanare capitali illecitamente detenuti all’estero e in Italia (con la voluntary cosiddetta interna) va da sé che a monte sono comportamenti che di per sé attivano i campanelli di allarme antiriciclaggio. L’effetto paradossale è dunque che se per una strada si arriva a chiudere con il fisco la pendenza tributaria con l’altra il professionista che assiste il cliente dovrà inviare la segnalazione di operazione sospetta all’Ufficio di informazione finanziaria (Uif). Resta poi da vedere, questo la circolare non lo dice, se in sede di analisi delle segnalazioni pervenute l’Uifi incrociando i dati con quelli inviati dalla stessa Agenzia delle entrate verificando il legame con una procedura di collaborazione volontaria con il fisco non scelga di archiviare le posizioni e quindi non procedere ai fini antiriciclaggio.
«Del pari immutati», chiude poi la circolare, «restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette».
Sembra peraltro non trovare applicazione l’articolo 12, 2° comma della legge antiriciclaggio con riguardo ai professionisti per cui non sussistono gli obblighi antiriciclaggio in caso la consulenza sia prestata per un procedimento giudiziario. Attenendosi al mero significato testuale l’articolo in parola specifica appunto che deve trattarsi di un procedimento giudiziario cosa che l’iter del rientro dei capitali non è.
Il ministero dell’economia non interviene a gamba tesa sul tema. Con riferimento alla prima versione della voluntary disclosure, il decreto legge 4/2014, sempre la direzione V, antiriciclaggio, ebbe modo di intervenire con una nota interpretativa non dissimile da quella di ieri. Anche in quel caso, infatti, il ministero dell’economia ribadiva la sussistenza degli obblighi antiriciclaggio in presenza delle norme sul rientro dei capitali.
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