di Cristina Bartelli  

 

Nessuna via di fuga per gli obblighi antiriciclaggio durante la finestra aperta al rientro dei capitali. Di più. In caso sussistano dei campanelli di allarme in ambito antiriciclaggio, i professionisti sono tenuti a scendere in campo come sentinelle e attivare le procedure di segnalazioni delle operazioni sospette. Nella circolare della direzione V del ministero dell’economia, guidata da Giuseppe Maresca, avente a oggetto la collaborazione volontaria, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, si legge infatti che «del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». L’indicazione, dunque, sembra proprio non lasciare spazio a corsie preferenziali in merito a procedure antiriciclaggio semplificate.

I tecnici del ministero dell’economia lo scrivono a chiare lettere: «L’approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal dlgs 231/2007». Per il ministero dell’economia anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge sul rientro dei capitali, resta pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

I presidi, infatti, hanno, per il ministero di via XX Settembre, una funzione di esaustiva e aggiornata acquisizione di dati e informazioni utili a intercettare e mitigare il rischio di riciclaggio e le misure introdotte con la normativa antiriciclaggio sono pienamente coerenti rispetto alla voluntary disclosure.

La decisione del ministero dell’economia non semplifica il lavoro dei professionisti che non potranno allentare la presa sulle procedure del rientro dei capitali anche con una doppia verifica: quella del consulente e quella dell’Agenzia delle entrate. Ai fini antiriciclaggio, infatti, quel doppio controllo potrebbe essere vano e dunque, almeno dalla lettera della circolare del ministero, sembra proprio che i presidi antiriciclaggio dovranno essere attivati nella loro interezza, andando nella migliore delle ipotesi a rallentare i tempi di chiusura della pratica nelle altre attivare, sempre ai fini antiriciclaggio, la comunicazione all’Uif (ufficio di informazione finanziaria) con la conseguente trasmissione del tutto agli occhi della Guardia di finanza.

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