Annuale la denuncia dei premi incassati per la liquidazione dell’imposta sulle assicurazioni (legge 1216/1961) per le assicurazioni estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ma solo dal 2016. Questo quanto chiarito dalle Entrate con la circolare 31/E del 30/12/2014 sulle semplificazioni fiscali (dlgs 175/2014). Le assicurazioni straniere erano tenute a presentare ogni mese la denuncia per la liquidazione dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente. L’art. 24 del dlgs 175/2014 ha modificato l’art. 4-bis della legge 1216/61, introducendo, anche per tali soggetti l’esclusivo obbligo di denuncia annuale, come già previsto per le assicurazioni nazionali e per le imprese estere stabilite in Italia. In particolare le assicurazioni straniere, sia che si avvalgano di un rappresentante fiscale in Italia sia che operino direttamente (avendone i requisiti), saranno tenute a presentare «entro il 31 maggio di ciascun anno_ la denuncia dei premi e accessori incassati nell’anno solare precedente» (art. 4-bis, commi 5 e 6-bis, legge 1216/61). Sulla base di tale denuncia, quindi l’amministrazione, procederà, entro il 15 giugno, a liquidare in via definitiva l’imposta dovuta per l’anno precedente (art. 9, legge 1216/61).Al riguardo l’Agenzia ha chiarito che «il nuovo termine di presentazione della dichiarazione trov[a] applicazione in relazione ai premi ed accessori incassati a decorrere dal 1° gennaio 2015» in quanto «la denuncia da presentare entro il 31 maggio di ogni anno si riferisce ai premi ed accessori incassati nell’anno solare precedente». Le assicurazioni estere, quindi, «qualora abbiano presentato tutte le denuncie mensili per i premi incassati nel 2014, presenteranno la prima denuncia annuale entro maggio 2016, relativamente ai premi e accessori incassati nel 2015». Tuttavia, i soggetti che non abbiano presentato tutte le denunce per i premi incassati nel 2014 dovranno presentare la predetta denuncia annuale entro il primo versamento mensile successivo a quello di comunicazione della liquidazione.