di Dario Ferrara  

 

Autovelox sì, ma soltanto sulle strade nelle quali ci sono molti sinistri. Almeno per quanto riguarda i tratti extraurbani, dove è il prefetto a dover indicare se si deve procedere al rilevamento elettronico della velocità. È così che se l’ufficio territoriale del Governo rileva che nella zona «incriminata» non sussiste un alto «tasso di incidentalità», il Tar non può accogliere il ricorso del Comune, che ha paura di non poter far cassa con le multe.

E ciò sul mero rilievo che nel tratto di competenza dell’ente locale le piazzole sono strette e non consentono di fermarsi ai veicoli più lunghi. È quanto emerge dalla sentenza 4321/14, pubblicata dalla terza sezione del Consiglio di stato. Il primo verdetto è rovesciato perché il Tar ha invaso il campo del prefetto e dell’Anas con le valutazioni sull’impossibilità di arrestare la marcia dei veicoli nel tratto di competenza del Comune. Aveva ragione il prefetto che ha applicato il criterio primario per il posizionamento dei velox, verificando se in zona davvero serve o meno un forte deterrente per far correre di meno gli automobilisti.

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