Casa comune (albo unico) per i consulenti finanziari: ad esservi iscritti, «in tre distinte sezioni, consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza». Era la strada aperta dalla legge di Stabilità, prima con il via libera della commissione bilancio di palazzo Madama a proposte di modifica parlamentari e successivamente con l’inserimento del testo nella bozza di maxiemendamento governativo, in vista della votazione. Salvo poi rientrare tra le disposizioni espunte dal maxiemendamento ma che verrà presto riproposta in uno dei prossimi provvedimenti del governo. Ma cosa prevede il progetto? Stabilisce la nuova denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari» (originariamente si trattava dell’albo unico dei promotori finanziari, come da «articolo 31, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998») nel quale confluiranno tre fattispecie, ossia i promotori «fuori sede» (alle prese con la clientela, cui espongono un ventaglio di prodotti e strumenti), poi i professionisti «indipendenti», privi di conflitto di interessi con le banche e, infine, le società di consulenza finanziaria.
Quanto alle funzioni di vigilanza, attualmente attribuite alla Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa), si prevede passino all’Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati, cui oggi è demandata la tenuta dell’albo, che prenderà il nome di «Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari»; per la gestione tale ente, si puntualizza, «si avvale del proprio personale e di un contingente» di membri dell’organico «anche con qualifica dirigenziale, posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti». Sul fronte della remunerazione dei componenti, il testo sottolinea come vengano rimborsati alle amministrazioni di appartenenza «gli oneri relativi al personale, restando a carico dell’Organismo», tuttavia la decisione in merito ad una «eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo». Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, tali esponenti dell’Organismo di controllo saranno tenuti al rientro nell’amministrazione di appartenenza, ma vi saranno opportunità di stabilizzazione, poiché si legge testualmente, «salvo che, a richiesta del personale interessato, l’Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato».
Entro sei mesi dall’adozione del regolamento, la Consob e l’Organismo per la tenuta dell’albo «stabiliscono le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo», nonché le attività «connesse all’iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza»; a seguire, apposite delibere fisseranno, fra l’altro, l’avvio dell’operatività dell’albo. E, si precisa, le «maggiori entrate» derivanti da tali disposizioni, «nei limiti di 0,2 milioni di euro» per il 2016, affluiscono ad un apposito fondo da istituire presso il ministero dell’economia da destinare alla copertura di quota parte degli oneri per il funzionamento dell’ente di vigilanza.