di Cristina Bartelli  

 

Le segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio nel 2014 a quota 74.000. Negli ultimi anni poi circa il 50% delle segnalazioni è stato ritenuto dagli organi investigativi meritevole di interesse e di ulteriori approfondimenti in funzione dell’accertamento di reati. E in questo quadro per Claudio Clemente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria (Uif), intervenuto per la Banca d’Italia in commissione finanze del senato per l’audizione sul disegno di legge sulla voluntary disclosure, «la mancata punibilità penale», ha evidenziato Clemente, «dell’autoriciclaggio determina non solo un’asimmetria formale tra l’oggetto degli adempimenti di prevenzione e quello della repressione penale del riciclaggio, ma anche un disallineamento sostanziale tra l’azione preventiva e quella repressiva, che può inficiarne la necessaria complementarità». l’Uif sul progetto di legge all’esame del senato, che oltre la procedura di collaborazione volontaria sul rientro dei capitali contiene anche l’introduzione del reato di autoriciclaggio, per quanto riguarda l’aspetto fiscale ricorda che: « La collaborazione volontaria non ha impatto, e non deve averlo, sui presidi di prevenzione previsti dal dlgs 231/2007».La precisazione per l’Uif è fondamentale in quanto «non vanno infatti dimenticate le linee indicate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) secondo le quali i programmi di regolarizzazione fiscale devono essere compatibili con l’effettiva applicazione di misure preventive antiriciclaggio»; scandisce Clemente «non possono ammettere esenzioni, né totali né parziali, dall’osservanza dei presidi antiriciclaggio; devono assicurare la necessaria cooperazione fra tutte le autorità interessate e lo scambio di informazioni nei procedimenti investigativi e giudiziari».

Tornando invece all’introduzione del reato di autoriciclaggio, l’impianto introdotto alla camera e ora all’esame del senato supera il giudizio dell’Unità di informazione finanziaria.

Una risposta apprezzabile, sia per quanto riguarda le sanzioni «sul piano della proporzionalità della sanzione, la proposta di pene per l’autoriciclaggio inferiori a quelle per il riciclaggio appare in linea di principio adeguata, tenuto conto che la sanzione per l’autoriciclaggio si cumula con quella prevista per il delitto presupposto», spiega Clemente; sia per quello che riguarda l’ipotesi premiale prevista per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori: «Una soluzione del genere», ricorda Clemente, «era prevista anche dalla proposta formulata dal Gruppo di studio sull’autoriciclaggio presso il ministero della giustizia, coordinato da Francesco Greco e al quale ha partecipato anche la Uif». Non mancano però le critiche, in particolare per il perimetro della condotta che per l’Uif non è perfettamente sovrapponibile ai comportamenti penalmente perseguiti dai reati di riciclaggio e di impiego e per la «significativa asimmetria che si crea con il reato di riciclaggio dalla scelta del termine «concreto» sull’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi. Infine su alcuni aspetti la nuova fattispecie di reato risulta ridondante: «Nella definizione della condotta di autoriciclaggio, accanto all’attività economica e finanziaria sono indicate le attività imprenditoriali e speculative, le quali possono essere considerate ricomprese nell’accezione di attività economica», osserva Clemente. Ieri a conclusione delle audizioni come rappresentanti del mondo accademico sono stati ascoltati anche Emanuele Fisicaro e Stefano Loconte.