Mille euro al mese di danno esistenziale per ogni mese di scuola frequentato dall’alunno disabile senza l’insegnante di sostegno. E a pagare sarà il ministero dell’istruzione. È quanto emerge dalla sentenza 2909/14, pubblicata dalla terza sezione del Tar Sicilia. È il quadro costituzionale a imporre che ogni studente non possa fruire solo sulla carta del percorso di formazione offerto della scuola. È così che se un bambino ha gravi problemi e non ha potuto fruire della misura di sostegno deve essere risarcito del danno non patrimoniale, definibile come danno «esistenziale», che deve essere liquidato in via equitativa. Quanto al numero di ore di lezione di aiuto delle quali ha bisogno l’allievo conta il piano individualizzato scolastico fino a prova contraria. E se non sopraggiunge un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che fondano la pretesa della famiglia dello studente deve essere riconosciuto il diritto dell’allievo a essere seguito durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno per il numero di ore richiesto: ne consegue l’obbligo di prestazione che incombe sull’amministrazione scolastica. Che tuttavia risulta inadempiente. Deve invece ritenersi un obbligo per l’amministrazione erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie: il tutto per evitare che lo studente altrimenti fruisca soltanto nominalmente del percorso di istruzione, laddove il disabile è impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza deve essere parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato. Il danno, concludono i giudici, è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità dei minori, privati del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita «normale». La decorrenza dell’obbligo di pagamento scatta dalla notifica del ricorso e fino all’effettiva assegnazione dell’insegnante per il numero di ore richiesto. Ministero condannato a pagare le spese di giudizio.