di Mauro Parisi 

 

Nessun diritto a un ambiente di lavoro cordiale. La giurisprudenza ora si allinea sulle posizioni dell’Inail. Sempre più difficile, dunque, la prova della malattia professionale, se la causa è un cattivo ambiente di lavoro. Già si sapeva della difficoltà a fare accogliere dall’Inail le istanze di indennizzo quando è tale la denunciata ragione dell’insorgenza della patologia. Meno noto, però, che oggi sia la stessa giurisprudenza di merito a negare il diritto del lavoratore a operare in un ambiente professionale «asettico, irenico o, comunque, cordiale». Così per esempio fa il Tribunale di Ivrea con una propria sentenza del 28 gennaio scorso. Con essa si rigetta il ricorso del dipendente di una casa di riposo, affetto da un disturbo dell’adattamento con reazione depressiva, il quale asseriva che la patologia fosse maturata nell’esercizio del proprio lavoro.

Come è noto, ai sensi dell’articolo 3, dpr n. 1124 del 1965, oggetto della tutela assicurativa è la malattia contratta nel corso della lavorazione. Mentre, tuttavia, nell’infortunio il rapporto con l’attività lavorativa è di mera e provata occasionalità, nella malattia professionale il diritto alla prestazione sorge soltanto in caso di accertata sussistenza del nesso causale. Salvo che la malattia non sia già stata tipizzata da parte dell’Istituto: ossia, «tabellata».

Il caso del dipendente della casa di riposo preso in considerazione dal Tribunale piemontese, concerneva proprio una (diffusa) ipotesi di malattia non tabellata dall’Inail. Quindi le pretese del lavoratore partivano «in salita», non potendosi avvalere della presunzione legale concernente il nesso eziologico tra lavorazione che si presume «morbigena» e la malattia professionale. In questi casi, per quanto anche chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988, spetta infatti al lavoratore ricorrente fornire prova dell’origine professionale della malattia. Una prova tutt’altro che semplice, che può dipendere dalla dimostrazione – spesso diabolica – di comportamenti causali legati, per esempio, a condotte di colleghi, contestazioni disciplinari infondate, emarginazione dell’ambiente di lavoro o mancate progressioni di carriera a causa di procedure concorsuali gestite in modo scorretto.

A prescindere dal fatto che la prova della malattia professionale causata dall’ambiente di lavoro risulta già di per sé tutt’altro che agevole, va osservato come le sedi territoriali dell’Inail tendano comunque a «dissuadere» le istanze dei lavoratori, opponendo sovente dinieghi tombali, in cui, di norma, l’Istituto si limita a opporre laconicamente che, nel singolo caso, il nesso causale non esista. Nulla di più. Da lì inizia la «rincorsa» del lavoratore e di chi lo assiste. I quali, tuttavia, potrebbero venire aiutati nel riconoscimento dei propri diritti dalla richiesta del puntuale rispetto della stessa prassi ufficiale dell’Inail (cfr. nota circolare Inail del 13/2/2006).

Con essa l’Istituto, «al fine di garantire una uniforme applicazione» di condotte sul territorio, precisa correttamente come le patologie denunciate all’Istituto come malattie professionali dotate di «patognomonicità che consenta una attribuzione di eziologia professionale con criteri di assoluta certezza scientifica» costituiscono, in effetti, una limitata casistica. Dunque, suggerisce maggiore attenzione e cautela da parte delle Sedi anche nel rigettare. Dunque, è lo stesso Inail che precisa come, in realtà, ogni lavoratore, e la sua malattia, facciano storia a sé. Infatti, «non può escludersi l’efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa previdenziale, che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio». Ciò che conta è perciò la variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell’agente patogeno. Ancora più netta l’indicazione ai propri funzionari quanto al modo di valutare il nesso causale dell’insorgenza della malattia professionale. Per cui la circolare Inail ammette che «l’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento dell’eziologia professionale». In definitiva, il riconoscimento dell’origine professionale della malattia deve aver luogo anche quando «abbiano concorso a causarla fattori di rischio extra lavorativi». Un bel aiuto dallo stesso Inail, pure se il diritto alla felicità sul lavoro non esiste.