di Andrea Mascolini  

 

Determinano l’esclusione automatica da una gara di appalto pubblico, e quindi non sono neanche sanabili con il pagamento di una sanzione amministrativa, le irregolarità che non consentono alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il contenuto e la provenienza dell’offerta (per esempio, la mancata sottoscrizione dell’offerta) e il principio di segretezza dell’offerta (assenza dei sigilli sulla busta contenente l’offerta); non sanabile anche l’omissione del versamento del contributo dovuto all’Anac per partecipare alle gare.

In questi casi l’irregolarità «essenziale» non è sanabile neanche con il pagamento di una sanzione (compresa fra 1/1000 e 1/100 del valore dell’appalto, con il limite di 50.000 euro), come prevede l’art. 39 del decreto 90/2014. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nel vademecum che l’Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone ha varato in questi giorni e ha messo in consultazione pubblica. L’intervento dell’Autorità chiarisce alle stazioni appaltanti come applicare l’art. 39 del decreto 90/2014 (legge 114/2014) che ha stabilito l’innovativo principio per cui è in generale sanabile ogni carenza, omissione o irregolarità «essenziale» dell’offerta, con l’unico limite derivante dall’esigenza di garantire l’inalterabilità del contenuto dell’offerta, la certezza sulla provenienza e sulla segretezza dell’offerta, nonché le situazioni in cui versano i concorrenti alla scadenza del termine di partecipazione alla gara.

Rispetto al passato, quando si poteva soltanto integrare e regolarizzare quanto già dichiarato o prodotto in sede di gara, adesso si può quindi sanare ogni omissione o incompletezza documentale (precisa l’Authority «tutti i documenti»). L’Anac interviene per chiarire quali irregolarità essenziali non siano comunque mai sanabili. Il primo punto fermo che mette l’Anac è che l’istituto novellato dal decreto 90 si applica a tutti i documenti presentati in gara dal concorrente, ma non può essere utilizzato (si tratta quindi di irregolarità essenziali non sanabili) «per supplire a carenze dell’offerta» o per l’assenza di un requisito (ben diverso è invece il caso in cui manchi il documento relativo al requisito, che invece esiste in concreto). Sono quindi non sanabili irregolarità essenziali come: la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare dell’impresa; il mancato sopralluogo, la mancata indicazione del riferimento di gara sulla busta esterna o il mancato inserimento in due diverse buste dell’offerta tecnica e di quella economica; la mancata sigillatura dei plichi; l’assenza della dichiarazione di ricorso all’avvalimento; l’omissione del versamento del contributo dovuto all’Anac per partecipare alle gare. Viceversa sono regolarità essenziali ma sanabili quelle relative a «irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l’omissione e l’incompletezza, che non consentano alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto e il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente» (per esempio, aver fatto il sopralluogo, ma non aver dichiarato la data di effettuazione le documento di gara). Vi è poi, dice l’Anac, «un tertium genus che riguarderebbe irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono a elementi indispensabili» (per esempio, l’indicazione della posizione Inps, Inail, Cassa edile, ai fini della verifica della regolarità contributiva). In queste ipotesi la stazione appaltante invita a sanare l’irregolarità ma non esige la sanzione amministrativa.

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