Dal 3 novembre chi utilizzerà veicoli di proprietà di terzi in modalità continuativa senza avere aggiornato la carta di circolazione incorrerà in una multa salata con il ritiro del libretto. Particolare attenzione quindi ai veicoli aziendali, in comodato e intestati a persone scomparse anche nelle more della successione. Nessun particolare problema per il comodato tra familiari conviventi e per i mezzi professionali che al momento restano esenti dalla tracciabilità introdotta dall’art. 94/4-bis del codice stradale. Lo spiega il Ministero dei trasporti con la circolare 15513 del 10 luglio 2014 ma sono in arrivo ulteriori imminenti istruzioni. L’art. 94/4-bis del codice stradale disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori. Il nuovo art. 247-bis del regolamento stradale specifica dettagliatamente queste ipotesi evidenziando che non sfuggirà alla sanzione di 705 euro e al ritiro del libretto chiunque verrà pizzicato con un veicolo munito di filiera della titolarità del mezzo oscurata. Attenzione però anche all’uso non occasionale dei veicoli da parte di terzi. Ma solo dal 3 novembre, data di attivazione materiale delle procedure informatiche che al momento escludono dalla riforma gli utilizzatori dei veicoli adibiti la trasporto professionale di cose e persone. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di 30 giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. Per la locazione senza conducente sarà invece sufficiente il semplice aggiornamento del Ced. Per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. In caso di successione in corso anche l’erede che circolerà con il mezzo intestato alla persona scomparsa dovrà curare questa formalità. E questo obbligo riguarderà anche il «rent to buy» e i veicoli appartenenti al patrimonio di un trust. L’onere di comunicazione compete all’avente causa ma tra gli addetti ai lavori emergono già criticità connesse alla notifica delle contravvenzioni e all’obbligo di delazione per i punti patente.
Stretta sui veicoli in prestito
di Stefano Manzelli