Svilito l’appeal fiscale delle polizze vita del tipo unit-linked, quale strumento di pianificazione patrimoniale in chiave successoria. È quanto emerge dall’art.44, comma 23, de disegno di legge di Stabilità per il 2015, che così dispone: «Il quarto comma dell’art.34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, è sostituito dal seguente: I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche». Da cui la revoca del regime di esonero accordato agli eredi sui rendimenti finanziari generati dagli attivi vestiti in polizza. Resta invece per ora impregiudicato l’esonero di quanto percepito dagli eredi ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione.
La modifica recata all’art.34 del DPR n.601/73, a far data dall’1 gennaio 2015, comporta che l’esenzione ai fini delle imposte diretta riguarderà esclusivamente il maggior capitale corrisposto dalla compagnia assicurativa a copertura del rischio demografico, ossia quello collegato ad eventi della vita dell’assicurato. Capitale sovente risibile, espresso da pochi punti base in ragione dei premi corrisposti o del valore della polizza, essendo il rischio assunto dall’impresa assicurativa decisamente basso.
La causa della polizza risiede nella gran parte dei casi nella vantaggiosità dello strumento declinato in chiave successoria. La normativa italiana, prima della modifica in discorso, consentiva la totale assenza di imposizione diretta e indiretta di quanto liquidato agli eredi all’atto del decesso del contraente.
La polizza del tipo unit-linked era da tempo finita nel mirino dei giudici e dell’amministrazione finanziaria. Ciò a causa della dubitata natura assicurativa piuttosto carente nelle polizze unit-linked, contratte con compagnie assicurative estere, da cui la supposta vocazione quale «prodotto di investimento». La conseguenza sul piano fiscale nel recente periodo, considerato anche il differimento da imposizione fiscale garantito allo strumento in costanza di polizza, è stata quella di ritenere la polizza sostanzialmente «interposta» rispetto al contraente. Conduceva, poi, all’esonero in capo agli eredi.
Il governo ha ritenuto di porre un freno a questa pratica piuttosto diffusa, soprattutto perché assolutamente in linea con la legge, ora, invece, modificata. Peraltro, è bene sottolinearlo, l’art.34, comma 4, del dpr n.601/73, ora emendato dalla legge di Stabilità, concerne le agevolazioni fiscali che tipicamente agevolano chi ne ha bisogno. Viene così ricondotto dal governo nel giusto solco il rispetto del principio di capacità contributiva, ponendo le compagnie assicurative nella condizione di ripensare il proprio business, tornando a svolgere l’attività di assicurazione in senso proprio.
Ciò implica che lo scenario dovrebbe condurre per il futuro a polizze a componente mista – assicurativa e finanziaria – con un nuovo bilanciamento tra le due. Insomma, la competizione potrà essere giocata nel proporre il miglior prodotto assicurativo disegnato sulle esigenze del cliente, calibrato caso per caso. Il governo ha così mosso un primo passo significativo nella rimozione di significativi benefici accordati al trasferimento di grandi patrimoni. Non è dato sapere cosa potrà succedere nell’ambito dell’imposta di successione.
Ad oggi permane quanto disposto dall’articolo 12 del dlgs 31 ottobre 1990, n.346, rimasto inalterato in sede di introduzione della legge 24 novembre 2006, n.286, che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente ai «Beni non compresi nell’attivo ereditario», laddove al comma 1, lett. c), include nell’esonero: «le indennità di cui agli art.1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio degli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto»; in detto ultimo caso, se beneficiari della polizza sono gli eredi del contraente defunto, quanto percepito con riferimento alla polizza è esente da imposizione.
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