Ampliata la copertura premiale in relazione agli aspetti penali della voluntary e introdotta l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per i paradisi fiscali. Non potranno essere puniti gli autori e coloro che hanno commesso o concorso a commettere dichiarazione fraudolenta (che nel precedente testo era esclusa), la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento iva e ritenute.
Importanti novità dunque nel testo della proposta di legge recante le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero approvata dalla commissione finanze della Camera all’esame dell’Aula dal 10 ottobre 2014.
Recependo le indicazioni di chi chiedeva maggiore appeal complessivo per la procedura, è stata, infatti, prevista la non punibilità ai delitti di cui di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (dichiarazione fraudolenta la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento Iva e ritenute).
L’inclusione della dichiarazione fraudolenta, che potrebbe rappresentare una delle più frequenti fattispecie di reato contestate, rende più completa la protezione penale del possibile aderente che in precedenza sul punto otteneva soltanto una riduzione della pena applicabile.
Ma vi sono altri «aggiustamenti» sotto il profilo della correlazione tra reati e voluntary che meritano di essere evidenziati.
In primis l’esclusione della punibilità per il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) commessi in relazione ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000.
Inoltre, a fronte dell’introduzione dell’articolo 648-ter1 nel codice penale, e quindi della specifica disposizione che prevede la punibilità dell’autoriciclaggio, viene, d’altro canto, espressamente garantita la non punibilità per le nuove condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai reati tributari poc’anzi indicati sino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).
Viene, molto ragionevolmente, estesa di un anno (sino al 30 settembre 2014) il periodo di sanabilità attraverso la voluntary, ma non muta l’impianto generale della disclosure.
Conseguentemente, per aderire alla procedura di emersione il contribuente dovrà fornire all’amministrazione finanziaria tutta la documentazione per la ricostruzione delle attività oggetto di disclsoure in relazione a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di emersione, non sono scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio.
Per la determinazione dei periodi di imposta, per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, diventa inapplicabile il raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12 del decreto legge n. 78/2009 nel caso di detenzione delle attività in Stati a fiscalità privilegiata (e quindi la maggior parte dei Paesi nei quali si presume siano stati «occultati» le attività e i beni).
La predetta inapplicabilità opera, però, solo al ricorrere congiunto di una serie di condizioni tra le quali: (I) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; (II) deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure; (III) stipula da parte dello Stato estero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.
Viene introdotta una proroga di 90 giorni a favore dell’Amministrazione finanziaria dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento o degli atti di contestazione delle sanzioni in relazione alle annualità in scadenza nel caso in cui il contribuente decidesse di non proseguire con l’adesione alla procedura.
Come detto, rimane invariato l’impianto generale della voluntary disclosure in termini di modalità di accesso e di sanzioni amministrative e la conferma del calcolo forfettario (5% sui rendimenti) per i cosiddetti conti pocket (conti sino a 2 milioni).