di Valerio Stroppa  

 

Stretta sul requisito di indipendenza dei mediatori civili. Nuovi paletti per chi svolge l’attività di mediatore ai sensi del dlgs n. 28/2010. A cominciare dal divieto a essere parte, rappresentare o assistere clienti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso il quale il soggetto è iscritto (o relativamente al quale è socio e/o riveste una carica a qualsiasi titolo). L’incompatibilità scatta anche se a fornire la consulenza è un professionista socio, associato o che eserciti la propria attività negli stessi locali. Non solo. Non potrà assumere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti. Il requisito di indipendenza riguarderà anche la fase postmediazione: chi ha svolto il ruolo di paciere nella lite non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti nei due anni successivi alla definizione del procedimento. Divieti che, pure questi, si estendono a soci e «coinquilini».

È quanto prevede il decreto del ministero della giustizia n. 139/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 di ieri. Il provvedimento modifica il dm n. 180/2010, ossia il regolamento attuativo della mediazione civile e commerciale.

Raddoppio spese di avvio. Cambiano anche le spese di avvio del procedimento, ricomprese nell’indennità spettanti all’organismo di mediazione. Finora l’articolo 16, comma 2 del dm n. 180/2010 stabiliva l’applicazione, per ciascuna parte, di un importo fisso di 40 euro, versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al procedimento. Il nuovo regolamento prevede un doppio scaglione: per le liti di valore fino a 250 mila euro continueranno a pagarsi 40 euro, mentre le controversie di importo superiore sconteranno un prelievo di 80 euro (oltre alle spese vive documentate). Tali spese saranno dovute anche in caso di mancato accordo.

Capitale sociale. Il dm pubblicato ieri corregge le disposizioni del vecchio regolamento che richiamano, tra i requisiti obbligatori per gli organismi di mediazione, il capitale sociale necessario alla costituzione di srl. Per evitare l’utilizzo di società a capitale ridotto (teoricamente anche pari a 1 euro), la norma precisa ora che il capitale minimo richiesto è di 10 mila euro.

Rendicontazione. Arriva un obbligo di monitoraggio permanente sull’attività degli operatori della mediaconciliazione. Gli organismi di mediazione dovranno comunicare ogni tre mesi al ministero della giustizia i dati statistici relativi ai procedimenti gestiti. La trasmissione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Norme transitorie. Il dm fissa un periodo di transizione di 120 giorni entro i quali gli organismi di mediazione e gli enti di formazione che non fossero in possesso dei nuovi requisiti possano adeguarsi. I mediatori che non hanno completato l’aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera b) del dm n. 180/2010 avranno un anno di tempo per provvedere. Il regolamento è in vigore da oggi.

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