di Federico Unnia  

 

I proprietari di immobili se subiscono un danno per non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile per renderlo in regola con le disposizioni antiacustiche, possono vedersi riconosciuto un indennizzo pari non più al 20% del valore dell’immobile bensì del 30%. È questo l’importante e innovativo principio stabilito dalla sentenza n. 2664 del 5.8.2014 con la quale il tribunale di Brescia (pres. est. Magnoli) ha condannato il costruttore edile e il progettista-direttore lavori a risarcire i proprietari di un immobile ristrutturato ma senza rispettare i requisiti acustico-passivi prescritti dalla legge. La sentenza in oggetto costituisce la prima sentenza dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 103 del 29 maggio 2013 che aveva disposto l’illegittimità della legge 96/2010 nella parte in cui sanava gli immobili edificati prima dell’entrata in vigore della legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) non in linea con i parametri di isolamento acustico. La sentenza del tribunale di Brescia riguarda il caso di proprietari di un appartamento in condominio che avevano lamentato disturbi provenienti dagli appartamenti confinanti con il loro e avevano incaricato un tecnico per verificare l’effettiva insonorizzazione dell’immobile. Dall’analisi era emerso che il fabbricato in oggetto risultava essere stato ristrutturato senza alcun rispetto dei parametri acustico-passivi prescritti dal dpcm 5/12/97.

Da qui la citazione in giudizio dell’impresa costruttrice la quale, a sua volta, aveva chiamato in giudizio in manleva il progettista/direttore lavori nonché l’originario committente. In corso di causa, la Ctu aveva confermato integralmente i vizi denunciati dagli attori e quantificato il risarcimento spettante agli attori nella misura del 30% del valore d’acquisto dell’immobile (mentre le pronunce in materia prima dell’intervento della Corte costituzionale prevedevano risarcimenti sull’ordine del 20%), oltre al rimborso dei canoni pagati per l’affitto di altro appartamento e alle spese necessarie per l’insonorizzazione dell’appartamento viziato. Da qui l’accoglimento della domanda e il risarcimento del danno nella misura maggiore.

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