di Beatrice Migliorini
Fisco agevolato per contrastare il rischio sismico. Dall’imposta lorda potrà essere detratto un importo compreso tra il 50 e il 65% delle spese documentate fino a un ammontare complessivo non superiore a 60 mila euro per unità immobiliare. Il tutto, purché gli interventi siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici.
Queste alcune delle agevolazioni fiscali previste nella parte della bozza del provvedimento Sblocca Italia relativa all’efficientamento energetico e al rischio sismico, al vaglio del Consiglio dei ministri in programma oggi. Nel dettaglio il provvedimento prevede l’introduzione dell’art. 16-ter all’interno del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), con un rubrica ad hoc denominata «Detrazione delle spese per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e al miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti». L’art. 16-ter prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo compreso tra il 50 e il 65% delle spese documentate fino a un ammontare complessivo di 60 mila euro. Le spese in questione, però, devono essere effettivamente sostenute dai contribuenti che detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. A stabilire la soglia di detrazione, il livello di rischio sismico che, infatti, sarà oggetto di un apposito decreto proveniente dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’interno del quale sarà appositamente classificato. Ad accompagnare il decreto, delle linee guida ad hoc che definiranno: un parametro per eseguire la classificazione; la tipologia di interventi; le correlazioni intercorrenti tra la riduzione del rischio sismico e le detrazioni fiscali; la documentazione tecnica idonea a definire la classificazione. A completare il quadro, poi, anche le agevolazioni per l’efficientamento energetico. Il comma del nuovo art. 16-ter prevede, infatti la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% delle spese documentate fino a un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. Il tutto, a condizione che sull’immobile siano effettuati interventi volti al risparmio energetico con particolare attenzione all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. I limiti di detrazione previsti, infine, restano quelli fissati dall’art. 16-ter, se sulla stessa unità immobiliare sono eseguiti anche interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio.