In arrivo le istruzioni che illustrano la nuova tassazione delle rendite finanziarie. La circolare 19/E del 27 giugno 2014 illustra le novità introdotte dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che comportano a decorrere dal 1° luglio 2014 l’aumento dal 20 al 26% dell’aliquota della relativa tassazione di alcune rendite. L’intervento prosegue quanto era stato previsto dall’art. 2, commi da 6 a 34 del dl 138/2011 che aveva unificato al 20% le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari. Il cuore dell’intervento comporta l’aumento dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20 al 26% di capitale (anche in capo ai produttori di reddito d’impresa) e diversi con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate che continuano a concorrono alla determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del 49,72% del loro ammontare.
Nonostante possano essere interessati alle novità anche i produttori di reddito d’impresa (si pensi al caso degli interessi attivi di conto corrente), le novità non incidono in ogni caso nei confronti di tali soggetti.
Per esempio, con riguardo ai dividendi il comma 7, lettera a), dell’art. 3 dispone che la nuova misura dell’aliquota si applica ai dividendi e ai proventi a essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014.
La nuova aliquota si applica pertanto ai dividendi incassati da tale data essendo invece ininfluente la data di delibera dei dividendi.
Il cambio di aliquota ha comportato anche la modifica del rimborso d’imposta spettante ai soggetti non residenti percettori di utili di fonte italiana: i soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili. In tema di dividendi vi sono due situazioni in cui nulla cambia rispetto al passato:
- è inalterato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni di natura qualificata a cui continua ad applicarsi la tassazione in base alle aliquote Irpef sulla parte imponibile (40 o 49,72%, a seconda che gli utili siano stati prodotti, rispettivamente, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 o successivamente);
- è inalterato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti nell’ambito del regime d’impresa.
Ecco allora un quadro complessivo delle regole.
L’art. 44 del Tuir riconduce nella tipologia dei redditi di capitale quelli che derivano dall’investimento di denaro e non sono ritraibili dalle attività d’impresa e di lavoro autonomo (attività che, oltre al capitale, necessitano anche di organizzazione e lavoro). Tra gli stessi sono compresi i dividendi e gli utili distribuiti dalle società. Per tale tipologia reddituale ai sensi dell’art. 45, comma 1 del Tuir vale il «principio di cassa», che individua il momento della tassazione in quello in cui effettivamente avviene la loro percezione monetaria. Considerando la provenienza del reddito, ovvero considerando il paese di stabilimento del soggetto che effettua la distribuzione nonché la natura della partecipazione a cui il reddito è correlato (qualificata o no) il regime applicabile è alquanto variabile.
Caso 1: dividendi distribuiti da società residente in Italia relativi a una partecipazione qualificata
Nel caso di persone fisiche proprietarie al di fuori del regime di impresa di partecipazioni qualificate, l’ammontare dei dividendi che concorre alla formazione del reddito complessivo è pari al 49,72% del totale (con applicazione delle aliquote progressive Irpef) se gli stessi sono prelevati dagli utili formati dopo il 31 dicembre 2007. Tale regime non ha subito variazioni dal 1° luglio 2014. Nel caso contrario sono imponibili in capo al socio in misura pari al 40%.
I sostituti d’imposta, nella certificazione relativa agli utili, devono indicare separatamente gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40% rispetto a quelli che vi concorrono invece nella misura del 49,72%.
Caso 2: dividendi distribuiti da società residente in Italia relativi a una partecipazione non qualificata
Tali dividendi (articolo 67, lettera c-bis del Tuir) erano soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 20% da applicarsi sul totale del loro ammontare e non comportano un obbligo di dichiarazione. La tassazione si applica mediante ritenuta secca. Dal 1° luglio la misura di imposizione è innalzata dal 20% al 26%. Anche in questo caso il principio di cassa è la regola inderogabile: la nuova misura si applica con riguardo al momento di incasso del dividendo, indipendentemente dalla data di delibera e dall’anno di formazione degli utili distribuiti.
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