Dall’azione di responsabilità non si scappa. È infatti nulla l’eventuale clausola negoziale finalizzata ad escludere l’azione sociale di responsabilità. Solo all’assemblea è consentito transare o rinunciare all’azione di cui all’art. 2393 c.c. È quanto si legge nella sentenza n. 7646 del tribunale di Milano (presidente e relatore Peroziello) depositata lo scorso 16 giugno.
Il fatto
A seguito di una complessa operazione conclusasi con una fusione societaria l’assemblea della nuova società deliberava l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una delle società oggetto di fusione, contestando in particolare ai tre cessati amministratori, di avere in misura del tutto irragionevole addossato alla società rilevanti impegni di spesa a condizioni assolutamente sfavorevoli, agendo nella maggior parte dei casi in posizione di occulto conflitto di interessi, attraverso la stipula ed esecuzione di una pluralità di contratti (arredamento agenzie, forniture informatiche, rapporti di locazione, spese promozionali, contratti «vuoto per pieno» ecc.). I convenuti avevano lamentato l’inadempimento all’impegno assunto in occasione del contratto preliminare relativo alla cessione delle azioni, a non deliberare azioni di responsabilità, impegno sottoscritto dapprima dalla seconda società partecipante alla fusione e poi dalla stessa società newco in cui erano temporaneamente trasferite le azioni della prima società.
L’orientamento di legittimità
L’orientamento che nel tempo è andato consolidandosi da parte della Cassazione (si veda Cass. n.7030/94; Cass. 10869/99; Cass. 1241/2007 e 10215/2010), ritiene che eventuali patti finalizzati a precludere l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità risultano affetti da nullità. Ciò in quanto l’oggetto, ovvero i motivi comuni alle parti del patto parasociale, sono illeciti. La clausola, infatti è stipulata al fine di far prevalere l’interesse dei singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti sociali, si sono accordati per la non proposizione dell’azione sociale a detrimento dell’interesse generale della società al promovimento di detta azione, dal cui esito la stessa può ricavare benefici economici.
La decisione
del tribunale di Milano
Il tribunale ambrosiano, conformemente ad un proprio recente arresto seppur relativo alla responsabilità nei gruppi (trib. Milano 20/12/2013), si uniforma all’orientamento della Suprema corte e non ammette, in via generale, che «_ l’ordinamento possa riconoscere meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. negozi atipici espressamente volti ad eludere disposizioni inderogabili di legge, come tali da reputarsi viziati già ab origine secondo la disciplina comune dei contratti». Secondo i giudici meneghini, in particolare, deve «_escludersi che il patto negoziale sottoscritto in sede di compravendita delle quote, in mancanza delle condizioni inderogabili dell’art. 2393 c.c., possa esplicitare alcun effetto vincolante nei confronti della odierna attrice o addirittura inibire l’esercizio/prosecuzione della azione sociale di responsabilità». In altri termini è stata reputata nulla la clausola negoziale con cui la società si impegnava preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, perché elusiva delle forme prescritte dall’art. 2393 c.c. per il valido esercizio del diritto alla rinuncia o transazione dell’azione. La delibera assembleare, in definitiva, costituisce l’unica modalità, formale ed inderogabile per dirimere l’azione di responsabilità e non sono ammessi rimedi equipollenti.
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