Parte il sistema pubblico di prevenzione frodi e furti di identità. Banche, intermediari, assicurazioni e operatori di telecomunicazioni possono chiedere l’incrocio dei dati dichiarati nel corso di una operazione finanziaria o assicurativa e verificare l’effettiva identità del consumatore.
Inoltre è ai nastri di partenza anche l’istituzione di un servizio gratuito telefonico e telematico per segnalare le frodi, subite o temute, con furto di identità.
È stato, infatti, pubblicato sulla G.U. n. 150 di ieri il decreto n. 95 del 19 maggio 2014, del ministero dell’economia, in vigore dal 16 luglio prossimo, che scrive le norme regolamentari attuative del dlgs 141/2010 i materia di frodi e furti di identità.
Il sistema è incentrato su un archivio, di cui è titolare il Mef, che consente di verificare i dati sull’identità di chi sta acquistando un bene di consumo, magari sottoscrivendo una richiesta di finanziamento.
L’obiettivo è di combattere le frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità.
L’archivio è gestito dalla Consap. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi alcuni soggetti che sono chiamati aderenti diretti e altri che, invece, sono chiamati aderenti indiretti. La differenza tra le due categorie riguarda anche il livello di consultazione dell’archivio.
Sono aderenti diretti le banche e gli intermediari finanziari, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e le imprese di assicurazione.
Sono aderenti indiretti i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili di prevenzione frodi
Gli aderenti possono inviare all’archivio richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o comunque facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito.
A tutela della privacy è previsto che la verifica dell’autenticità dei dati non può essere richiesta se non per la prevenzione del furto di identità.
Gli aderenti non solo chiedono verifiche sui dati, ma alimentano l’archivio con le informazioni relative ai casi di rischio di frodi.
Per maggiore tutela gli aderenti, tra l’altro, ogni volta che stipulano un contratto devono inviare inviano una comunicazione scritta all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica contraente.
Il regolamento in esame scrive le disposizioni di dettaglio anche per l’avvio di un servizio gratuito, telefonico e telematico, per ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
Nel dettaglio il regolamento prevede il censimento degli aderenti diretti e indiretti, che devono segnalarsi mediante invio di un formulario (allegato al decreto).
Gli aderenti si convenzioneranno con il Consap, così da impegnarsi anche al rispetto della normativa sulla riservatezza. A questo proposito il regolamento precisa che il titolare del trattamento è il Mef e che tutti i soggetti coinvolti devono adottare misure per un elevato livello della protezione dei dati personali.
L’architettura dell’archivio prevede sei livelli: 1) elenco aderenti diretti; 2) dati statistici; 3) interfaccia per il controllo della autenticità dei dati; 4) informazioni sulle frodi subite e segnalate; 5) informazioni sul rischio frodi; 6) allerta trasmessi dal Mef.
Gli aderenti indiretti non possono accedere oltre il terzo livello.
Per poter inoltrare richieste di verifica dei dati l’aderente diretto deve pagare una quota di adesione e poi 0,30 euro per ogni richiesta di verifica. Inoltre l’aderente diretto è tenuto a comunicare le informazioni sulle frodi subite e al rischio di frode (il regolamento stabilisce il tracciato dei dati da inserire).
Le richieste di verifica riguardano l’identità del soggetto, i dati del documento di identità, tessera sanitaria, codice fiscale, partita Iva, dichiarazioni redditi, posizioni contributive, previdenziali e assistenziali. A seguito della richiesta di verifica parte l’incrocio con i dati conservati negli archivi dell’agenzia delle entrate, del ministero dell’interno, ministero delle infrastrutture, Mef, Inps e Inail.
Le informazioni sulle frodi restano nell’archivio per tre anni.
Dati e informazioni sono a disposizione anche per le Forze di polizia, per l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia e per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Il regolamento, poi, istituisce anche il servizio gratuito, telefonico e telematico per ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
Il calendario del regolamento evidenzia un termine di 18 mesi per l’entrata in vigore delle norme sulle informazioni e uno di 12 mesi per le imprese di assicurazione.
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